Cassazione Penale, Sentenza n. 32743/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale che l'aveva assolta per il reato previsto dall'art. 349 c.p. e dichiarata estinto il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 per rilascio di permesso in sanatoria, ma la condannava per le contravvenzioni contestate (artt. 93-94-95 d.P.R. n. 380/2001) per avere eseguito lavori edilizi in zona sismica senza previa denunzia al Genio Civile e senza autorizzazione. Con il ricorso in cassazione la ricorrente sosteneva che gli interventi eseguiti (controsoffittatura, rivestimenti interni, porte e infissi nel corridoio preesistente) non incidessero sulla struttura portante, pertanto non richiedevano comunicazione al Genio Civile né titolo abilitativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che le contravvenzioni antisismiche contestate siano reati di pericolo presunto applicabili indipendentemente dall'effettiva incidenza sulle strutture portanti o dai materiali impiegati, dovendosi garantire il controllo preventivo della P.A. in zona sismica. Ha richiamato ampia giurisprudenza che estende l'obbligo di denunzia/progetto e titolo abilitativo a numerosi interventi (salvo la manutenzione ordinaria). Pertanto il rigetto del ricorso è stato confermato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
articolo 349 cod. pen.
Riferimento al capo di imputazione per il quale l'imputata è stata assolta dal Tribunale; non oggetto di condanna nella sentenza impugnata
articolo 44 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato in relazione all'estinzione del reato per intervenuto rilascio di permesso in sanatoria: la regolarizzazione successiva ha determinato l'estinzione del reato pertinente
articoli 93, 94, 95 d.P.R. n. 380/2001
Norme relative alle contravvenzioni in materia edilizia e antisismica; la Corte interpreta queste norme come reati di pericolo presunto che si applicano in zona sismica ogniqualvolta non sia stata preceduta la denunzia/progettazione al competente ufficio o non sia stato rilasciato il titolo abilitativo, ad eccezione della manutenzione ordinaria
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma processuale che ha consentito la conversione dell'appello in ricorso per cassazione; usata per inquadrare la procedura seguita dalla ricorrente
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Norma richiamata in tema di manutenzione ordinaria ed edilizia libera: la Corte la usa per delimitare quali interventi siano esclusi dall'obbligo di comunicazione e titolo abilitativo (manutenzione ordinaria) e quali no
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte la applica per condannare la ricorrente alle spese
Massime di principio
- In zona sismica le contravvenzioni edilizie previste dal d.P.R. n. 380/2001 (artt. 93-95 ecc.) sono reati di pericolo presunto: rileva l'assenza di preventiva denunzia/progetto o titolo abilitativo, indipendentemente dal materiale impiegato o dall'effettiva incidenza sulle strutture portanti
- Sono esclusi dall'obbligo di denunzia e titolo gli interventi di sola manutenzione ordinaria (edilizia libera); tutto il resto, anche se apparentemente 'ornamentale' o 'precario', può integrare responsabilità penale se realizzato in zona sismica senza gli adempimenti previsti
- La regolarizzazione successiva (permesso in sanatoria) può determinare l'estinzione di taluni reati o profili di illiceità formale, ma non elimina automaticamente la rilevanza penale delle contravvenzioni contestate per il periodo di realizzazione senza autorizzazione
- La giurisprudenza consolidata della Cassazione deve essere considerata in un ricorso: censure contrarie a orientamenti pacifici e non supportate da motivi nuovi sono tipicamente dichiarate manifestamente infondate e il ricorso inammissibile
- Per operatori e proprietari: in zona sismica è essenziale verificare preventivamente l'obbligo di presentare progetto/autorizzazione al Genio Civile o altro ufficio competente; l'assenza di tale adempimento può dare luogo a responsabilità penale anche per interventi apparentemente 'minori'
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