Sentenza del 22/06/2021 n. 3113 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Imposta di successione- Applicabilità del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo - Esclusione - Termine decennale ordinario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
si contestava l'applicabilità del termine decadenziale previsto dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 alla cartella di pagamento relativa all'imposta di successione; in sostanza la questione era se l'atto di riscossione (cartella) dovesse considerarsi soggetto al termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo o al termine ordinario decennale di prescrizione del diritto di credito
La decisione
la Corte ha escluso l'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 alla cartella di pagamento: la cartella attiene alla riscossione di un diritto di credito ed è quindi soggetta all'ordinario termine prescrizionale decennale. L'eventuale rilievo di illegittimità costituzionale è stato respinto, perché l'attività di liquidazione è già disciplinata da un autonomo termine di decadenza (art. 27 d.lgs. n. 346/1990), sicché non sussiste il rischio che il contribuente resti esposto indefinitamente all'azione amministrativa. Conseguentemente le pretese accertate con atti di riscossione oltre il termine prescrizionale decennale possono essere inefficaci/impugnate per prescrizione secondo i termini ordinari
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 17
art. 17 d.P.R. n. 602/1973
l'art. 17, che contiene regole sulla decadenza per l'iscrizione a ruolo, non si applica alla cartella di pagamento per imposta di successione in quanto quest'ultima è atto di riscossione di un credito soggetto all'ordinario termine prescrizionale; pertanto non si estende la decadenza di cui all'art. 17 alla fase esecutiva rappresentata dalla cartella
d.lgs. n. 346/1990, art. 27
art. 27 d.lgs. n. 346/1990
l'art. 27 stabilisce un termine di decadenza per l'attività di liquidazione dell'imposta di successione: tale termine è autonomo e sufficiente a impedire che il contribuente resti soggetto all'azione amministrativa per un arco temporale indeterminato, giustificando così il rigetto della censura di illegittimità costituzionale
Massime di principio
- Distinguere sempre la fase di accertamento/liquidazione (soggetta ai termini di decadenza previsti dalla normativa specifica, es. art. 27 d.lgs. n. 346/1990 per le successioni) dalla fase esecutiva/riscossione: la cartella di pagamento è atto di riscossione e segue le regole della prescrizione del credito.
- La cartella di pagamento per imposta di successione è soggetta al termine prescrizionale ordinario decennale; verificare la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto alla riscossione è esigibile.
- Una eventuale azione diretta a far valere l'estinzione del credito per decorso del tempo dovrà fondarsi sulla prescrizione decennale e non sulla decadenza disciplinata dall'art. 17 DPR 602/1973.
- Il contribuente deve controllare anche i termini di decadenza per la liquidazione dell'imposta: se l'amministrazione non ha liquidato nei termini prescritti, può essere preclusa l'attività impositiva; la presenza di termini di decadenza per la liquidazione neutralizza potenziali censure costituzionali sull'assenza di limiti temporali.
- Attenzione alle cause di interruzione e sospensione (ricognizioni del debito, atti di intimazione, rapporti di conciliazione, impugnazioni pendenti, etc.), che possono incidere sia sulla decorrenza della prescrizione sia sui termini di decadenza: vanno sempre verificate nel caso concreto.
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