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Sentenza

Sentenza del 22/06/2021 n. 3113 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Imposta di successione- Applicabilità del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo - Esclusione - Termine decennale ordinario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

si contestava l'applicabilità del termine decadenziale previsto dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 alla cartella di pagamento relativa all'imposta di successione; in sostanza la questione era se l'atto di riscossione (cartella) dovesse considerarsi soggetto al termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo o al termine ordinario decennale di prescrizione del diritto di credito

La decisione

la Corte ha escluso l'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 alla cartella di pagamento: la cartella attiene alla riscossione di un diritto di credito ed è quindi soggetta all'ordinario termine prescrizionale decennale. L'eventuale rilievo di illegittimità costituzionale è stato respinto, perché l'attività di liquidazione è già disciplinata da un autonomo termine di decadenza (art. 27 d.lgs. n. 346/1990), sicché non sussiste il rischio che il contribuente resti esposto indefinitamente all'azione amministrativa. Conseguentemente le pretese accertate con atti di riscossione oltre il termine prescrizionale decennale possono essere inefficaci/impugnate per prescrizione secondo i termini ordinari

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 17

    art. 17 d.P.R. n. 602/1973

    l'art. 17, che contiene regole sulla decadenza per l'iscrizione a ruolo, non si applica alla cartella di pagamento per imposta di successione in quanto quest'ultima è atto di riscossione di un credito soggetto all'ordinario termine prescrizionale; pertanto non si estende la decadenza di cui all'art. 17 alla fase esecutiva rappresentata dalla cartella

  • d.lgs. n. 346/1990, art. 27

    art. 27 d.lgs. n. 346/1990

    l'art. 27 stabilisce un termine di decadenza per l'attività di liquidazione dell'imposta di successione: tale termine è autonomo e sufficiente a impedire che il contribuente resti soggetto all'azione amministrativa per un arco temporale indeterminato, giustificando così il rigetto della censura di illegittimità costituzionale

Massime di principio

  • Distinguere sempre la fase di accertamento/liquidazione (soggetta ai termini di decadenza previsti dalla normativa specifica, es. art. 27 d.lgs. n. 346/1990 per le successioni) dalla fase esecutiva/riscossione: la cartella di pagamento è atto di riscossione e segue le regole della prescrizione del credito.
  • La cartella di pagamento per imposta di successione è soggetta al termine prescrizionale ordinario decennale; verificare la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto alla riscossione è esigibile.
  • Una eventuale azione diretta a far valere l'estinzione del credito per decorso del tempo dovrà fondarsi sulla prescrizione decennale e non sulla decadenza disciplinata dall'art. 17 DPR 602/1973.
  • Il contribuente deve controllare anche i termini di decadenza per la liquidazione dell'imposta: se l'amministrazione non ha liquidato nei termini prescritti, può essere preclusa l'attività impositiva; la presenza di termini di decadenza per la liquidazione neutralizza potenziali censure costituzionali sull'assenza di limiti temporali.
  • Attenzione alle cause di interruzione e sospensione (ricognizioni del debito, atti di intimazione, rapporti di conciliazione, impugnazioni pendenti, etc.), che possono incidere sia sulla decorrenza della prescrizione sia sui termini di decadenza: vanno sempre verificate nel caso concreto.

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