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Circolare

Circolare numero 36 del 09-03-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla Legge n. 191/2009 alla tutela sperimentale del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, per il biennio 2010-2011. Vengono riepilogati beneficiari, requisiti, modalità di domanda, misura dell’indennità, cause di decadenza, limiti di spesa e criteri di monitoraggio. La circolare contiene inoltre le istruzioni contabili con l’istituzione di nuovi conti e codici di bilancio per separare gli oneri, i recuperi e i crediti inesigibili relativi alla nuova indennità, distinguendoli dalla disciplina previgente.

Indennità sperimentale di tutela del reddito per collaboratori coordinati e continuativi: istruzioni procedurali e piano dei conti

Indennità sperimentale di tutela del reddito per collaboratori coordinati e continuativi

La circolare detta le istruzioni applicative dell’art. 2, comma 130, della Legge n. 191/2009, che ha riformulato la disciplina sperimentale di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS. La misura è prevista per il biennio 2010-2011 e si applica nei soli casi di fine lavoro, con specifiche condizioni soggettive e reddituali, oltre a regole procedurali e contabili dedicate.

Quadro normativo di riferimento

La disposizione richiama e modifica l’impianto originario introdotto dall’art. 19, comma 2, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, integrato dall’art. 7-ter della L. n. 33/2009. La Legge finanziaria 2010 amplia per il 2010 i requisiti e la misura della prestazione. Resta fermo quanto già previsto per i lavoratori che abbiano maturato il diritto entro il 31 dicembre 2009, per i quali continuano ad applicarsi le istruzioni della circolare n. 74/2009.

Beneficiari

I destinatari sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, cioè i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS. La circolare precisa che si tratta dei soggetti con aliquota contributiva del 25,72% nel 2009 e del 26,72% nel 2010.

Requisiti e condizioni per l’accesso

La prestazione è riconosciuta solo al verificarsi dell’evento di "fine lavoro", rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie trasmesse dal committente anche in caso di cessazione del rapporto. Nell’anno in cui si verifica tale evento, definito anno di riferimento, l’interessato deve presentare domanda e dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di qualificazione professionale, secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 10, della L. n. 2/2009.

Per ottenere l’indennità devono concorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

  • monocommittenza, riferita all’ultimo rapporto di lavoro per il quale si è verificato il fine lavoro, rilevabile dalle denunce UNIEMENS;
  • reddito lordo dell’anno precedente compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro;
  • almeno una mensilità accreditata nella Gestione separata nell’anno di riferimento;
  • assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi;
  • almeno tre mensilità accreditate nella Gestione separata nell’anno precedente.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata dall’interessato alla sede INPS territorialmente competente, utilizzando il modello allegato alla circolare. Il termine è ordinatorio e pari a 30 giorni dalla data in cui risultano verificate le condizioni che danno diritto alla prestazione.

Misura della prestazione

La prestazione consiste in un’indennità una tantum pari al 30% del reddito percepito nell’anno 2009, con un limite massimo di 4.000 euro per le richieste presentate nel corso del 2010. La circolare ribadisce che, per i casi già maturati entro il 31 dicembre 2009, resta ferma la disciplina precedente.

Decadenza e obblighi connessi

L’accesso alla tutela è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Il rifiuto di sottoscrivere tale dichiarazione, oppure, una volta sottoscritta, il rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, comporta la perdita del diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, fatti salvi i diritti già maturati.

Finanziamento e monitoraggio

La misura è finanziata nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, a valere sulle risorse del Fondo per l’Occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla L. n. 236/1993. Il monitoraggio della spesa avviene sulla base delle richieste dei Ministeri vigilanti.

Istruzioni procedurali

Per la gestione delle domande è in corso l’adeguamento della procedura automatizzata. Il rilascio della nuova procedura sarà comunicato dalla competente Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. La circolare non introduce ulteriori adempimenti operativi, rinviando ai successivi aggiornamenti tecnici.

Variazioni al piano dei conti

Poiché la nuova indennità è finanziata con risorse statali distinte rispetto alla precedente indennità di cui all’art. 19, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 185/2008, la circolare dispone una separata rilevazione contabile degli oneri, dei recuperi e dei crediti.

Sono istituiti i seguenti conti:

  • GAU 30/143: indennità di fine lavoro a favore dei collaboratori coordinati e continuativi;
  • GAU 24/143: entrate varie per recuperi e reintroiti dell’indennità.

Sono inoltre indicati i seguenti codici di bilancio:

  • 03085, per gli eventuali riaccrediti da rilevare al conto GPA 10/031;
  • 01105, per il recupero delle indennità indebitamente erogate e per i crediti inesigibili, con utilizzo rispettivamente nell’ambito dei conti GAU 24/143, GAU 00/030 e GPA 00/069.

La circolare precisa infine che per le indennità di fine lavoro già regolate secondo i requisiti e la misura vigenti al 31 dicembre 2009 continuano ad applicarsi le istruzioni contabili contenute nel messaggio n. 2742 del 28/01/2010.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della misura

L’art. 2, comma 130, della Legge n. 191/2009 riformula l’art. 19, comma 2, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, estendendo per il biennio 2010-2011, in via sperimentale, la tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi. La prestazione è riconosciuta nei soli casi di fine lavoro, con un importo pari al 30% del reddito percepito nell’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, nei limiti delle risorse disponibili. Restano fermi i requisiti e la misura previgenti per chi abbia maturato il diritto entro il 31 dicembre 2009.

Beneficiari e requisiti di accesso

Sono destinatari i collaboratori a progetto, rientranti nell’art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS. Per accedere alla prestazione devono sussistere congiuntamente: monocommittenza, reddito lordo dell’anno precedente compreso tra 5.000 e 20.000 euro, almeno una mensilità accreditata nella Gestione separata nell’anno di riferimento, assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi e almeno tre mensilità accreditate nell’anno precedente. La circolare richiama inoltre l’esclusione dei soggetti di cui all’art. 1, comma 212, L. n. 662/1996.

Domanda, termine e documentazione

La domanda deve essere presentata dall’interessato alla sede INPS territorialmente competente, utilizzando il modello allegato alla circolare. Il termine è ordinatorio e pari a 30 giorni dalla data in cui si verificano le condizioni previste per il diritto. La richiesta presuppone la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, come previsto dall’art. 19, comma 10, della L. n. 2/2009.

Misura della prestazione e decadenza

La prestazione consiste in una indennità una tantum pari al 30% del reddito percepito nell’anno 2009, con tetto massimo di 4.000 euro per le domande presentate nel 2010. Il diritto è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità; il rifiuto di sottoscriverla o il rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo comporta la perdita del diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, fatti salvi i diritti già maturati.

Finanziamento e monitoraggio della spesa

La misura è finanziata nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, a valere sulle risorse del Fondo per l’Occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla L. n. 236/1993. Il monitoraggio della spesa è demandato alle richieste dei Ministeri vigilanti.

Istruzioni procedurali

Per la gestione delle domande è in corso la modifica della procedura automatizzata; il rilascio della nuova procedura sarà comunicato dalla competente Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. La circolare, quindi, rinvia a successivo avviso per gli aspetti operativi di lavorazione delle pratiche.

Variazioni al piano dei conti

Poiché la copertura dell’indennità è finanziata dallo Stato con risorse distinte rispetto a quelle della precedente indennità di cui all’art. 19, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 185/2008, gli oneri vanno evidenziati separatamente. Sono istituiti i conti GAU 30/143, per l’indennità di fine lavoro a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, e GAU 24/143, per le entrate varie da recuperi e reintroiti. I riaccrediti devono essere rilevati al conto GPA 10/031 con codice di bilancio 03085; i recuperi di prestazioni indebite e i relativi crediti ai conti GAU 24/143 e GAU 00/030, con codice di bilancio 01105. Lo stesso codice 01105 è utilizzato anche per i crediti divenuti inesigibili nell’ambito del conto GPA 00/069. Per le indennità maturate secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 2009 continuano ad applicarsi le istruzioni contabili del messaggio n. 2742 del 28/01/2010.

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