Sentenza del 01/10/2019 n. 5525 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari- Impugnazione - Termine prescrizione- opposizione.(PRIMA MASSIMA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione. Il punto centrale è stabilire se la mancata opposizione comporti, oltre all'irretrattabilità del credito, anche la conversione del termine di prescrizione eventualmente più breve in quello ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c. La sentenza esclude tale automatica conversione, salvo che il credito sia consacrato in un titolo giudiziale divenuto definitivo. Occorre inoltre distinguere tra credito principale e crediti accessori, poiché possono avere natura, funzione e termini prescrizionali differenti.
La decisione
La scadenza del termine per impugnare l'atto rende il credito non più contestabile nel merito, ma non ne modifica automaticamente il termine di prescrizione. Se il credito è soggetto a una prescrizione più breve, essa continua ad applicarsi anche dopo la definitività dell'atto amministrativo o della cartella, salvo l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo. Deve quindi essere individuato, caso per caso, il termine prescrizionale applicabile al credito principale e a ciascun eventuale credito accessorio.
Norme richiamate
Art. 2953 del codice civile
In presenza di una sentenza passata in giudicato o di altro provvedimento giudiziale divenuto definitivo, i termini di prescrizione brevi possono convertirsi nel termine ordinario decennale.
La norma non si applica automaticamente agli atti amministrativi di riscossione divenuti definitivi per mancata impugnazione. La conversione del termine prescrizionale presuppone un titolo giudiziale definitivo, non la semplice irretrattabilità della cartella o dell'atto esecutivo.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella o di un atto di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente la prescrizione breve in prescrizione decennale.
- Per applicare il termine decennale ex art. 2953 c.c. è normalmente necessario un titolo giudiziale definitivo, come una sentenza passata in giudicato; non basta un atto amministrativo non impugnato.
- Quando si valuta la prescrizione, bisogna individuare la natura specifica del credito: il credito principale e gli accessori, come sanzioni, interessi o aggi, possono essere soggetti a termini diversi.
- La prescrizione deve essere verificata considerando la tipologia del credito, la data di esigibilità, gli eventuali atti interruttivi validamente notificati e l'eventuale esistenza di un giudicato.
- Il principio riguarda in generale i crediti riscossi mediante ruolo o riscossione coattiva, inclusi tributi, entrate degli enti pubblici e sanzioni amministrative, salvo discipline speciali.
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