Sentenza n. 1336/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.06.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente e disposto l'accredito delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici indicati e aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio e ad accreditare l'importo dovuto, pari nel caso concreto a € 2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di legge. La sentenza, notificata al Ministero l'8 maggio 2025, era passata in giudicato e, secondo quanto dedotto, era decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni statali. Persistendo l'inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di aver adempiuto, concedendo la Carta del docente e accreditando le somme dovute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione, dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, aveva pienamente adempiuto al giudicato, concedendo la Carta del docente e accreditando le somme dovute. La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa ha fatto venir meno ogni utilità residua della pronuncia di merito. Il giudice ha tuttavia regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: se l'adempimento non fosse intervenuto, il ricorso sarebbe stato fondato, poiché la ricorrente era stata costretta a promuovere il giudizio a fronte dell'inadempimento protratto oltre il termine di 120 giorni. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta né è stata applicata una penalità di mora, essendo intervenuto l'adempimento integrale.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di chiedere la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena e integrale soddisfazione sopravvenuta della pretesa elimina l'utilità della pronuncia di merito e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato nel titolo giudiziale per delimitare il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato posto a carico dell'Amministrazione, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento integrale e irretrattabile dell'Amministrazione intervenuto nel corso del processo, tale da soddisfare pienamente la pretesa sostanziale azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché una pronuncia di merito sull'esecuzione ancora dovuta.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che la sopravvenienza elimini ogni utilità concreta e residua della decisione richiesta, mediante soddisfazione piena dell'interesse fatto valere in giudizio.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento sopravvenuto, il giudice deve regolare le spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito della controversia in assenza dell'adempimento.
- L'Amministrazione che adempie al giudicato solo dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza può essere condannata alle spese, quando l'inadempimento precedente abbia reso necessaria l'iniziativa giudiziaria del privato e sia decorso il termine previsto per l'esecuzione del titolo.
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