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Sentenza

Sentenza n. 743/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - della comunicazione Prot. N. AGEA.AGA.2024.0027624 n. INL33- 04487021-P Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Direzione Ufficio Legale e contenzioso, Settore Lattiero, avente ad oggetto Regime quote latte – versamento del prelievo esigibile e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell’intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella comunicazione e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo. - Per l’accertamento dell’obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell’art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all’Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per le annate indicate nell’atto impugnato con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19. - Per l’accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate indicate nell’atto impugnato, con ogni conseguente statuizione in merito all’iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009. - Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione impugnata e degli atti con i quali la parte ricorrente in applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell’intimazione con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo

Giustizia amministrativa202400495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di intimazione del prelievo supplementare per la campagna lattiera 2003/2004, con iscrizione della posizione debitoria nel Registro Nazionale dei Debiti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui AGEA le aveva richiesto il pagamento di euro 13.865,08, comprensivi di capitale e interessi, a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino relative alla campagna 2003/2004. Ha dedotto numerosi motivi, tra cui, in via principale, l’intervenuta prescrizione del credito di AGEA, chiedendo l’annullamento degli atti, l’accertamento dell’inesistenza del debito, l’ordine ad AGEA di riesaminare e ricalcolare il prelievo in conformità al diritto dell’Unione europea e il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dal prelievo. Nel corso del giudizio AGEA ha riconosciuto l’inesigibilità del credito per prescrizione, rilevando che, dopo la comunicazione del prelievo notificata nel luglio 2004 e la sentenza del TAR che aveva respinto il precedente ricorso, non risultavano ulteriori atti interruttivi fino alla nuova intimazione del 26 aprile 2024.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. AGEA ha documentato di avere disposto, con nota dirigenziale del 10 gennaio 2025, l’annullamento della comunicazione impugnata e la cancellazione della posizione debitoria relativa alla campagna 2003/2004 dal Registro Nazionale dei Debiti, sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del credito. Il giudice ha precisato che tali statuizioni erano già contenute nella nota del 10 gennaio 2025, nonostante una successiva relazione avesse utilizzato la formula secondo cui AGEA stava ancora provvedendo all’annullamento. L’effettiva cancellazione è risultata confermata anche dalla documentazione aggiornata prodotta dalla ricorrente, nella quale non risultava più alcun importo dovuto per la campagna controversa. Poiché l’amministrazione ha eliminato l’atto lesivo e la relativa posizione debitoria, è venuto meno l’interesse alla decisione sulla domanda di annullamento. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della complessità e peculiarità del contenzioso sulle quote latte e dei profili di possibile contrasto della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione europea.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nell’oggetto della domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere, ma il giudice non ne sviluppa l’applicazione, avendo definito il giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • art. 8-ter l. 33/2009

    È richiamato quale fondamento del Registro Nazionale dei Debiti nel quale era stata iscritta la posizione debitoria della ricorrente.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione elimina integralmente l’atto impugnato e gli effetti lesivi da esso prodotti, rendendo pienamente satisfattiva la sopravvenienza rispetto alla domanda principale.
  • La prova dell’effettivo venir meno della posizione lesiva può risultare non solo dall’atto di autotutela dell’amministrazione, ma anche dalla documentazione aggiornata dalla quale emerga la cancellazione della posizione debitoria contestata.
  • Quando l’amministrazione riconosce l’inesigibilità di un credito per intervenuta prescrizione e dispone l’annullamento dell’atto di intimazione e la cancellazione della relativa posizione debitoria, il giudizio sull’impugnazione di tali atti può essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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