Sentenza del 24/10/2016 n. 8098 - Comm. Trib. Prov. Milano
AUTOTUTELA - Notifica il giorno del deposito del ricorso - Spese processuali - Ripartizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso contro un atto impositivo. Nello stesso giorno del deposito del ricorso presso la Commissione tributaria, l'Agenzia delle Entrate ha annullato l'atto in autotutela. La questione riguardava quindi la ripartizione delle spese processuali e, in particolare, se l'Amministrazione dovesse sostenere il contributo unificato e il compenso del difensore, nonostante l'annullamento fosse intervenuto il giorno stesso della proposizione del ricorso.
La decisione
L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento del contributo unificato e delle spese per l'onorario del difensore del contribuente, ma limitatamente all'attività necessaria per la sola redazione del ricorso. L'annullamento in autotutela non ha quindi escluso la condanna alle spese, poiché il contribuente era stato costretto a predisporre e depositare il ricorso per tutelare le proprie ragioni prima o contestualmente all'intervento dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato dopo che il contribuente ha già dovuto predisporre e depositare il ricorso, l'estinzione o la cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese.
- Quando l'annullamento interviene lo stesso giorno del deposito, il giudice può porre a carico dell'ente il contributo unificato e il compenso professionale relativo alla sola redazione del ricorso, purché il ricorso sia stato effettivamente necessario per ottenere tutela.
- La liquidazione delle spese deve essere proporzionata all'attività realmente svolta: non sono dovuti compensi per fasi processuali non eseguite, come memorie, udienze o ulteriori attività difensive.
- Per valutare chi debba sostenere le spese, occorre considerare la sequenza temporale degli eventi e il comportamento delle parti, verificando se l'autotutela abbia preceduto o seguito il deposito del ricorso e se abbia reso inutile la prosecuzione del giudizio.
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