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Sentenza

Sentenza n. 224/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 15.11.2025 e notificato in data 24.03.2025, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal cittadino straniero -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro;

Giustizia amministrativa202500188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato in seguito a nulla osta, non aveva potuto instaurare il rapporto con il datore di lavoro originariamente indicato per cause a lui non imputabili, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela. Aveva successivamente trovato occupazione presso altri datori di lavoro e aveva presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La Questura aveva rigettato l'istanza limitandosi a rilevare la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore originario. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto, la successiva attività lavorativa e la possibilità di rilasciare un titolo per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto illegittimo l'automatismo applicato dalla Questura, secondo cui la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta sarebbe stata di per sé ostativa al rilascio del titolo, anche in presenza di una successiva attività lavorativa. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e attenta alla sua condotta complessiva e alle circostanze maturate durante il soggiorno. Nel caso concreto, l'ingresso era stato regolare, la mancata stipula non era imputabile al lavoratore e risultava documentata una nuova attività lavorativa subordinata con altro datore, indicativa di un effettivo percorso di regolarizzazione e inserimento lavorativo, non di una mera aspettativa occupazionale. L'Amministrazione aveva omesso di valutare tali elementi, incorrendo in violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il riesame dovrà verificare la non imputabilità del mancato perfezionamento del rapporto originario, l'effettivo percorso lavorativo successivo e la proporzionalità del diniego rispetto alla situazione concreta. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero

    Il diniego del titolo di soggiorno non può fondarsi su automatismi; l'Amministrazione deve valutare la condotta complessiva dello straniero, le circostanze concrete, la non imputabilità dell'evento e il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    È stato invocato dal ricorrente in relazione al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma la decisione fonda espressamente l'annullamento soprattutto sulla violazione dell'art. 5, comma 5.

Massime di principio

  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta per lavoro stagionale non costituisce automaticamente motivo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, quando l'evento non sia imputabile al lavoratore straniero.
  • L'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, considerando la regolarità dell'ingresso, la condotta complessiva, la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto originario e le circostanze maturate durante il soggiorno.
  • La documentazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato con altro datore può integrare un effettivo percorso di regolarizzazione lavorativa e deve essere valutata dall'Amministrazione, distinguendola da una mera richiesta esplorativa di attesa occupazione.
  • Il diniego del permesso di soggiorno è illegittimo se si limita a constatare l'assenza del datore di lavoro originario senza esaminare il nuovo rapporto lavorativo e senza verificare, alla luce della situazione concreta, la proporzionalità della misura.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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