Cassazione Penale, Sentenza n. 12701/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma di condanna in appello per duplice omicidio aggravato (ergastolo). Il ricorrente contestava: 1) la valutazione delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia (assenza delle condizioni di cui all'art. 192 c.p.p., mancata e insufficiente verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva, mancanza di riscontri esterni e eccessiva valorizzazione della convergenza delle testimonianze); 2) la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, ritenuta motivata solo sulla base della natura camorristica del fatto; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio mitigatorio in ragione di un ruolo di minima rilevanza e dell'assenza di elementi che ricondurrebbero il fatto al contesto di cui alla L. n. 203/1991.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di una "doppia conforme" (conferma della condanna anche in appello), il sindacato di legittimità è limitato e che la Corte di Appello ha adeguatamente valutato la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva dei collaboratori di giustizia (Diana e Schiavone), la convergenza delle loro propalazioni e i riscontri estrinseci (es. contenuto gastrico compatibile col timing della cena, lesioni compatibili con autopsia, attentato al padre di una vittima). Ha altresì ritenuto correttamente motivata la sussistenza della premeditazione, sulla base di una pianificazione collegiale e delle modalità esecutive, e legittimo il diniego delle attenuanti generiche in ragione della gravità e delle modalità del fatto e della personalità del condannato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la condanna di merito è quindi confermata.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
richiesta di conclusioni del Procuratore generale tempestivamente inviate ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
norma procedurale richiamata per la tempestività/invio delle conclusioni del Procuratore generale; non incide sul merito della valutazione probatoria
art. 512 cod. proc. pen.
dichiarazioni rese da Adolfo Ucciero ritenute illegittimamente acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.
la Corte ha ammesso l'espunzione delle dichiarazioni ritenute inutilizzabili; tale esclusione ha inciso sulla posizione di alcuni imputati (assoluzione Pedana) ma non ha inficiato la valutazione complessiva delle altre prove riferibili al Mercurio
art. 192 cod. proc. pen.
richiesta di applicazione dei criteri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
la Corte ha richiamato l'obbligo di valutare unitariamente la credibilita' soggettiva del dichiarante e l'attendibilita' oggettiva delle dichiarazioni; ha ritenuto ammissibile la reciproca conferma tra collaboratori purché sussista convergenza sul nucleo essenziale e riscontri estrinseci ove necessari
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
limiti del sindacato di motivazione in sede di legittimità nelle "doppie conformi"
la Corte ha applicato il principio che, nei casi di conferma in entrambi i gradi, il controllo in Cassazione sui vizi di motivazione è limitato ai profili inerenti omissioni di temi probatori decisivi o manifesti travisamenti
art. 8 L. n. 203 del 1991
riconoscimento processuale dell'attenuante speciale dell'art. 8 L. n. 203 del 1991 a favore dei collaboratori
citata per spiegare la "storica collaborazione" dei collaboratori; la Corte ha considerato il loro status di collaboratori ma ha condotto separata verifica di credibilita'
art. 7 L. n. 203 del 1991
assenza di elementi per ricondurre il fatto ad un contesto qualificato ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991 (eccepita dal ricorrente)
la Corte di merito ha ritenuto comunque sussistenti elementi di contesto associativo mafioso rilevanti per l'aggravamento e per la qualificazione del fatto, mentre il ricorrente non ha dimostrato il contrario in Cassazione
art. 133 cod. pen.
valutazione delle circostanze attenuanti generiche, richiamata dalla Corte
la Corte ha ricordato che il giudice del merito può basare il diniego delle attenuanti anche su un solo elemento preponderante tra quelli dell'art. 133; nel caso l'efferatezza, le modalita' e la personalita' del condannato giustificano il diniego
art. 616 cod. proc. pen.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
norma applicata per la condanna alle spese e all'ulteriore somma a carico del ricorrente dichiarato inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
richiamata in relazione alla determinazione della causa di inammissibilita' e all'assenza di profili di esenzione da responsabilita'
richiamo a principi costituzionali/procedurali che escludono esenzioni automatiche dalla condanna alle spese quando il ricorso e' inammissibile
Massime di principio
- Se la condanna è confermata in entrambi i gradi di merito (doppia conforme), il sindacato della Cassazione sulla motivazione è fortemente limitato: sono sindacabili principalmente omissioni di questioni decisive o manifesti travisamenti delle prove
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia vanno valutate unitariamente: il giudice deve esaminare insieme la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva della narrazione, senza rituali separazioni formali
- La reciproca conferma tra dichiarazioni di più collaboratori è ammissibile quando vi sia convergenza sul nucleo essenziale dei fatti e i racconti siano geneticamente autonomi; divergenze su particolari marginali non necessariamente inficiano l'attendibilità
- L'art. 192 c.p.p. richiede riscontri esterni ma la Corte consente che la conferma provenga da elementi di natura diversa (dichiarazioni convergenti, dati forensi, circostanze di contesto) purché non si instauri una prova "autoverificante"
- La premeditazione può essere ricavata da elementi di pianificazione nel tempo, riunioni decisionali e modalità esecutive dell'omicidio; non è sufficiente l'affermazione della natura mafiosa del fatto senza ulteriori argomentazioni ricostruttive
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere basato su un solo elemento ritenuto preponderante (gravità, modalita' esecutive, personalita' del reo): la valutazione è essenzialmente di merito e non facilmente sindacabile in Cassazione
- L'espunzione delle dichiarazioni di un collaboratore può determinare l'assoluzione di alcuni imputati se rimangono privi di riscontri, ma non necessariamente travolge l'intero impianto probatorio se esistono altre prove o dichiarazioni convergenti
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