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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25133/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che: per Caccavale ha escluso le attenuanti generiche, ha ritenuto la recidiva e aumentato la pena; per tutti confermato il giudizio di responsabilità per ricettazione. Le censure riguardano (i) mancata notifica all'imputato e al difensore dell'appello proposto dal P.G., con conseguente preclusione del diritto di proporre appello incidentale; (ii) vizi di prova sulla provenienza illecita dei beni (codici fiscali errati sugli scontrini, insufficienza delle dichiarazioni dei cedenti); (iii) inutilizzabilità di annotazioni di P.G. e violazione del diritto di difesa, nonché mancato apprezzamento delle dichiarazioni liberatorie in favore di Varriale; (iv) vizio di motivazione e mancata corretta dosimetria della pena (negato riconoscimento attenuanti generiche, applicazione della recidiva per Caccavale, e applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. nella massima estensione per D'Angelo e Varriale).

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara: - Inammissibile il primo motivo (mancata notifica dell'impugnazione del P.G.) per manifesta infondatezza, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'omessa notifica non comporta inammissibilità dell'appello del P.G. né nullità del grado successivo, ma soltanto la mancata decorrenza del termine per l'appello incidentale della parte privata; la possibilità di far valere tale omesso adempimento doveva essere richiesta in sede d'appello. - Inammissibile il secondo motivo (prove sulla provenienza) come reiterativo; la Corte d'appello ha valutato correttamente le risultanze (verifiche sugli scontrini, codici fiscali errati, contatti telefonici infruttuosi). - Ritenute utilizzabili le annotazioni di P.G. acquisite col consenso delle parti; dunque la conferma della responsabilità di Varriale è legittima anche alla luce di altri elementi (mancata ostensione del ruolo di mero collaboratore e condivisione della tesi difensiva). - Le censure sulla dosimetria delle pene per D'Angelo e Varriale sono generiche e dichiarate inammissibili. - Tuttavia la Corte annulla senza rinvio solo il riconoscimento della recidiva a carico di Caccavale (la motivazione della Corte d'appello risultava apparente e non spiegava perché un precedente così anteriore giustificasse la recidiva), escludendo la recidiva e rideterminando la pena per Caccavale a 3 anni di reclusione e euro 800,00 di multa. - Per il resto i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Richiamata per motivare la trattazione con contraddittorio cartolare; la trattazione si è svolta secondo le disposizioni emergenziali richiamate.

  • art. 8 D.L. n.198/2022

    Ulteriore norma richiamata per la trattazione con contraddittorio cartolare; conferma la legittimità del rito utilizzato.

  • art. 584 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che l'inosservanza dell'obbligo di notificare l'impugnazione del P.M. non comporta inammissibilità dell'impugnazione né nullità del grado successivo, ma solo la mancata decorrenza del termine per l'appello incidentale della parte privata; la parte privata doveva sollevare l'adempimento omesso in sede di merito.

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La Corte richiede una motivazione adeguata per ritenere sussistente la recidiva: un precedente molto anteriore e senza spiegazioni non è sufficiente a fondare la recidiva e la prognosi di maggiore pericolosità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte d'appello ha applicato le circostanze di cui all'art. 62-bis; la Cassazione ritiene che la motivazione sulla dosimetria e sull'applicazione delle circostanze, ove non adeguatamente contestata, sia congrua per D'Angelo e Varriale.

  • art. 620 comma 1 lett. i) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come riferimento procedurale per l'annullamento di motivazione apparente con rideterminazione della pena da parte della Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamata per le statuizioni conseguenti all'inammissibilità dei ricorsi (provvedimenti processuali conseguenti).

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'impugnazione del Pubblico Ministero non determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione o la nullità del successivo grado di giudizio; la parte privata che subisce il pregiudizio deve farne valere l'omissione in sede di merito per ottenere il termine integrativo per appello incidentale.
  • Le annotazioni o relazioni della polizia giudiziaria possono essere utilizzate in giudizio se sono state acquisite con il consenso delle parti e non sussistono vizi patologici nella loro formazione; l'assenza di verbalizzazione autonoma non rende automaticamente inutilizzabili le dichiarazioni riportate.
  • Per ritenere la recidiva occorre motivare adeguatamente la relazione tra il precedente penale e la pericolosità attuale: un fatto molto anteriore rispetto al reato in giudizio richiede spiegazioni e non può essere meccanicamente valorizzato come recidiva.
  • La revisione in sede di legittimità non è funzione di riesame libero delle prove: doglianze che sollecitano una diversa interpretazione del materiale probatorio sono inammissibili o rigettate se la motivazione di merito appare logica e coerente.
  • Le censure generiche sulla misura della pena e sulla mancata indicazione della pena base sono spesso dichiarate inammissibili; la Corte valuta la congruità della dosimetria con riferimento agli elementi motivanti (numero dei beni, occasionalità dell'attività, personalità dell'imputato).

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