Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 198/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 2 ottobre 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1791/2018;

Giustizia amministrativa202400154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato il giudizio di inidoneità all'avanzamento a scelta al grado di Luogotenente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (militare appellato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Sicilia che, accogliendo il ricorso di un maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, aveva annullato il provvedimento della Commissione permanente per i giudizi di avanzamento a scelta, con cui il militare era stato dichiarato inidoneo all'avanzamento al grado di Luogotenente. L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. Nel corso dell'udienza pubblica ha dichiarato, tramite il proprio difensore, di non avere più interesse al ricorso di primo grado, poiché aveva conseguito, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, una qualifica superiore a quella oggetto della controversia.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado, poiché il conseguimento di una qualifica superiore aveva fatto venir meno l'utilità concreta della decisione sull'originario giudizio di inidoneità. Per conseguenza, ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR impugnata e ha dichiarato improcedibile anche l'appello, non essendo più necessario decidere sulla legittimità del giudizio di inidoneità. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per giuste ragioni.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio amministrativo.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla definizione del giudizio mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta acquisizione, da parte del ricorrente, di una qualifica o posizione superiore a quella controversa può far venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione originaria, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il ricorso di primo grado diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nel corso del giudizio d'appello, il giudice d'appello deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare improcedibile l'appello, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro la sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.