Cassazione Penale, Ordinanza n. 00895/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 10 aprile 2024, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso censurava, in sostanza, la valutazione di merito compiuta dai giudici di appello in relazione a due episodi di danneggiamento, unificati dal vincolo della continuazione, sostenendo che dovesse essere applicata la causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse, da un lato, non specifico e meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito; dall'altro, manifestamente infondato, perché la Corte d'appello aveva dato motivazione congrua e immune da vizi sulle ragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, indicando plurimi elementi incompatibili con l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione di merito evidenzi plurimi elementi ostativi alla sua applicazione; in sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre doglianze già disattese dai giudici di merito senza un effettivo confronto con la motivazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già vagliate e disattese nei gradi di merito è inammissibile.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta quando il giudice di merito individui elementi plurimi e concreti che escludano la minima offensività complessiva della condotta.
- In sede di legittimità la valutazione sulla sussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis c.p. è censurabile solo nei limiti di un vizio effettivo della motivazione o di violazione di legge, non potendo la Cassazione sostituire la propria valutazione a quella congruamente espressa dal giudice di merito.
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