Cassazione Penale, Ordinanza n. 12148/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 3 giugno 2025. I primi due motivi deducevano, da un lato, l'inosservanza dell'art. 521 c.p.p. per asserita mancata correlazione tra contestazione e sentenza e, dall'altro, la violazione del diritto di difesa. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano prive di specificità perché riproduttive di profili generici già esaminati e disattesi in appello. In particolare, i giudici di merito avevano correttamente qualificato come artifici e raggiri, costitutivi della truffa, le pressioni prospettate alla persona offesa dall'imputato; la ricostruzione dei fatti era stata fondata sulle prove raccolte, sulle dichiarazioni ritenute attendibili della persona offesa e sulla totale inerzia dell'imputato.
Norme richiamate
art. 521 c.p.p.
La censura sulla mancata correlazione tra contestazione e sentenza è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire la motivazione di appello, che aveva escluso la violazione del principio di correlazione mediante una mera riqualificazione dei fatti nei termini di artifici e raggiri.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: censure meramente riproduttive di doglianze già prospettate e già disattese in appello sono inammissibili.
- La verifica della correlazione tra contestazione e sentenza va condotta tenendo conto della sostanza del fatto addebitato: non vi è violazione dell'art. 521 c.p.p. quando la decisione si limita a una riqualificazione giuridica del medesimo nucleo fattuale senza alterare l'accusa sostanziale.
- Nel reato di truffa, le pressioni o rappresentazioni ingannevoli rivolte alla persona offesa possono integrare gli artifici e raggiri quando siano valorizzate, insieme agli altri elementi probatori, come mezzo idoneo a indurre in errore la vittima.
- La motivazione fondata sulle dichiarazioni ritenute attendibili della persona offesa e sulla mancata reazione dell'imputato può sorreggere la ricostruzione del fatto e il rigetto delle censure difensive, se congruamente argomentata nei gradi di merito.
Come è indicizzato
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