Cassazione Penale, Ordinanza n. 06093/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità per violazione di una formalità prescritta dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Milano aveva applicato all'imputato la pena concordata con il pubblico ministero per il delitto di furto pluriaggravato. Contro tale sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo l'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p., cioè della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile perché dopo le modifiche della l. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 c.p.p. l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione, essendo necessaria la rappresentanza tecnica del difensore.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la trattazione de plano del ricorso e la declaratoria di inammissibilità nei casi ricorrenti nel procedimento camerale.
art. 571 c.p.p.
dopo la l. n. 103/2017 è richiamato per escludere la proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato, richiedendosi il difensore.
art. 613 c.p.p.
è interpretato nel senso che il ricorso per cassazione deve essere proposto con necessaria rappresentanza tecnica del difensore.
art. 131-bis c.p.
norma invocata dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità con profili di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 103/2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto e presentato dal difensore munito di rappresentanza tecnica.
- Va distinta la legittimazione a impugnare dalla modalità di esercizio dell'impugnazione: il primo profilo attiene alla titolarità del diritto, il secondo alle forme necessarie per il suo valido esercizio.
- La proposizione del ricorso in violazione di una formalità imposta dalla legge determina l'inammissibilità dell'impugnazione e può integrare profili di colpa rilevanti ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni processuali, la Corte non esamina nel merito le doglianze relative alla configurabilità di cause di non punibilità come l'art. 131-bis c.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05857/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05862/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05863/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05864/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05865/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05866/2025 del 13/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →