Cassazione Penale, Sentenza n. 17948/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la riconducibilità al Rotondi dei reati di furto dell'autovettura Audi e di rapina al distributore, denunciando travisamento del fatto e delle prove e carenza, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare la difesa ha sostenuto che: i dati GPS della Golf non provavano la presenza del Rotondi nei momenti rilevanti (erano riferiti al 14/11 e non alla notte del furto), non vi era prova che la Golf fotografata fosse guidata dal Rotondi e non che la Golf e l'Audi avessero percorso la stessa direzione; l'ipotesi che il ricorrente disponesse di una copia delle chiavi dell'Audi era mera congettura; le dichiarazioni dei testi (Fattori, Meoli, Coletta, Manserra) fornivano orari e descrizioni non coincidenti e incompatibili con i tempi necessari per compiere la rapina; mancavano elementi oggettivi che dimostrassero che il Rotondi avesse parcheggiato e poi ripreso la Golf nei tempi indicati; la valutazione degli indizi sarebbe stata generica, non sufficientemente grave e precisa, e i giudici avrebbero utilizzato criteri propri della fase cautelare anziché regole di esperienza o criteri scientifici. Inoltre si è richiamato che il presunto coautore Spitaletta sarebbe stato prosciolto, rendendo inconsistente il collegamento probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano in sostanza un riesame del merito e della valutazione delle prove già compiuta dai giudici di merito. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul limite del sindacato di legittimità: il cosiddetto travisamento della prova è deducibile in Cassazione solo se riguarda una prova decisiva non valutata o valutata in modo nettamente difforme (errore revocatorio sul 'significante'), e comunque va puntualmente indicato. I giudici di legittimità hanno ritenuto che Tribunale e Corte d'Appello avessero compiuto una valutazione logica e coerente delle risultanze (GPS, riprese CCTV, dichiarazioni e dati cronologici) e che la difesa non avesse prodotto elementi concreti per confutare la ricostruzione (in particolare la disponibilità esclusiva della Golf da parte del Rotondi). Pertanto la condanna di merito (pena complessiva di anni 6 di reclusione, Euro 1.500 di multa, pene accessorie, risarcimento alla parte civile e spese) è rimasta impregiudicata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (rimessa al giudice).
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella motivazione in relazione ai criteri di valutazione delle prove; utilizzata come riferimento procedurale per la valutazione dell'istruttoria.
art. 192 cod. proc. pen.
Regola la valutazione delle prove e l'uso di massime di esperienza; la Corte evidenzia che è posto al giudice di merito il compito di applicare regole razionali e che la Cassazione non può sostituirsi a tale valutazione, salvo vizi logici manifesti.
art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme di riferimento nella critica alla motivazione; funziona da cornice normativa relativa alla decisione di merito e alle modalità di motivazione della sentenza.
art. 533, primo comma, cod. proc. pen.
Norma citata tra le richiamate in relazione alle forme e ai limiti della motivazione e del sindacato di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi al travisamento della prova; la Corte chiarisce che il travisamento è sindacabile solo se riguarda omissione o errata percezione del 'significante' della prova e se è idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio.
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Richiamato come norma procedurale per la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale (formalità procedurale utilizzata nel corso del giudizio).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a titolo di spese; la Corte ne ha disposto l'applicazione a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un riesame libero del merito: le censure che chiedono semplicemente una diversa valutazione della prova sono inammissibili.
- Il vizio di "travisamento" è rilevabile in Cassazione solo se riguarda una prova decisiva omessa o letta in modo pacificamente difforme (errore sul 'significante') e va indicato con precisione e puntualità.
- Quando vi è una "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado allineate), la Corte di legittimità legge congiuntamente le decisioni e il sindacato è particolarmente limitato; bisogna dimostrare vizi logici manifesti o omissioni di atti probatori essenziali.
- Elementi tecnici come dati GPS, riprese CCTV e la disponibilità esclusiva di un bene possono costituire indizi convergenti sufficienti a sostenere una condanna, salvo che la difesa non produca elementi concreti e specifici per confutarli.
- L'assoluzione o il proscioglimento di un concorrente in un diverso procedimento non cancella automaticamente la valutazione probatoria in un altro processo fondato su dati indipendenti.
- Nelle impugnazioni è strategico indicare esattamente quale atto o quale prova è stata omessa o travisata e in che modo ciò sarebbe decisivo per la decisione; le censure generiche sulla scarsa persuasività della motivazione non sono efficaci in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17616/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17620/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17622/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17623/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →