Sentenza del 11/04/2017 n. 240 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Non preceduta da comunicazione esito liquidazione - Legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella di pagamento sostenendo che essa non fosse stata preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione automatizzata prevista dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. Secondo la prospettazione, l'omessa comunicazione avrebbe violato l'obbligo di informazione e di contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente.
La decisione
La cartella è stata ritenuta legittima. Nell'ambito della liquidazione automatizzata, il controllo è meramente documentale e riguarda dati contabili direttamente indicati nella dichiarazione, senza necessità di acquisire documentazione esterna né di svolgere valutazioni interpretative. L'art. 36-bis non prevede una specifica sanzione di nullità per la mancata comunicazione dell'esito della liquidazione. Inoltre, l'art. 6 dello Statuto del contribuente non impone un contraddittorio preventivo generalizzato, ma lo richiede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Non ricorrendo tali incertezze, l'omessa comunicazione non determina l'invalidità della cartella.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti in base alle dichiarazioni
La norma consente un controllo automatizzato e documentale dei dati risultanti dalla dichiarazione. La mancata comunicazione dell'esito della liquidazione, in assenza di specifica previsione, non comporta la nullità della successiva cartella di pagamento.
Art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente
Lo Statuto non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo
La comunicazione preventiva è necessaria quando emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ma non quando l'amministrazione svolge un mero controllo documentale e matematico su dati già indicati dal contribuente.
Cassazione n. 26361/2010
Richiamata come precedente conforme alla legittimità della cartella emessa senza previa comunicazione dell'esito della liquidazione automatizzata, in assenza di una specifica sanzione di nullità.
Massime di principio
- La mancata comunicazione dell'esito del controllo automatizzato ex art. 36-bis non rende automaticamente nulla la cartella di pagamento.
- Il contraddittorio preventivo non è generalizzato: è normalmente necessario quando l'ufficio deve valutare fatti, documenti o questioni interpretative non immediatamente desumibili dalla dichiarazione.
- Quando il controllo si limita a verificare errori matematici, omissioni o incongruenze direttamente risultanti dai dati dichiarati, la cartella può essere emessa anche senza preventiva comunicazione dell'esito.
- Per contestare efficacemente una cartella, non è sufficiente dedurre l'assenza della comunicazione: occorre dimostrare che il caso presentava effettive incertezze rilevanti o richiedeva un confronto preventivo con il contribuente.
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