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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16464/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna per violazione di legge e vizio di motivazione la rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello in sede di rinvio. Si censura l'errata applicazione delle prescrizioni della sentenza di annullamento con rinvio (25/11/2021) in tema di determinazione della pena con più circostanze aggravanti a effetto speciale (recidiva reiterata qualificata unitamente all'aver agito in piu' persone e con uso di armi), e l'omessa o insufficiente motivazione circa l'aumento facoltativo; inoltre si denuncia un errore materiale nel calcolo degli aumenti per recidiva e per continuazione (vengono indicati aumenti in giorni anziché nei corretti mesi e importi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena nella misura complessiva di anni sette e mesi cinque di reclusione e euro 1.280,00 di multa. Motivazione della rideterminazione: pena base per rapina anni 4 ed euro 927, applicazione dell'aumento di due terzi per la recidiva (portando la pena a anni 6 e mesi 8 ed euro 1.000) e successivo aumento per la continuazione già stabilito nella sentenza rescindente (mesi 9 ed euro 280), con rispetto del divieto di reformatio in peius e dei principi sul concorso di circostanze aggravanti a effetto speciale.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    art. 628 comma 1 cod. pen., prima della modifica recata dalla l. 26 aprile 2019

    La pena base del reato di rapina va assunta secondo la formula applicabile ratione temporis; il Collegio ha utilizzato la pena prevista dal comma 1 prima della modifica e ha evidenziato che il giudice non poteva elevare la pena oltre i limiti imposti dal divieto di reformatio in peius in presenza del solo ricorso dell'imputato.

  • art. 61 cod. pen.

    art. 61, primo comma, n. 5

    Riferita alla circostanza aggravante comune (es. avere agito in piu' persone riunite): la sua sussistenza o esclusione deve essere adeguatamente motivata dal giudice del rinvio.

  • art. 63, quarto comma, cod. pen.

    in caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti a effetto speciale (art. 63, quarto comma, cod. pen.)

    Disciplina il concorso di aggravanti ad effetto speciale: quando concorrono piu' aggravanti dello stesso tipo si applica la pena prevista per la circostanza piu' grave, con regole su confronto del massimo e, a parità, del minimo edittale.

  • art. 81 cod. pen.

    aumentata, ex art. 81 cod. pen., di ulteriori giorni quindici ...

    Richiamato quale norma che regola il cumulo/continuazione tra reati; nel caso la Corte aveva applicato un aumento per il concorso/continuazione tra reati, che doveva essere calcolato correttamente (mesi e importo).

  • art. 620, lett. 1) cod. proc. pen.

    Autorizza la Cassazione ad annullare senza rinvio e a rideterminare la pena quando cio' sia possibile sulla base delle statuizioni di merito e delle prescrizioni della sentenza rescindente; applicata per rideterminare direttamente il trattamento sanzionatorio.

  • principio giurisprudenziale (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011 e altre pronunce)

    Richiamati per il principio secondo cui, nel concorso di aggravanti speciali, la circostanza piu' grave e' quella con il piu' alto massimo edittale (a parita' del massimo, quella con il piu' alto minimo) e la pena concreta non puo' essere inferiore al piu' alto minimo previsto.

Massime di principio

  • Quando concorrono piu' circostanze aggravanti ad effetto speciale (es. recidiva qualificata, piu' persone, uso di armi), il giudice deve individuare e motivare quale circostanza sia la piu' grave e applicare la regola prevista dall'art. 63, quarto comma: la pena da usare e' quella collegata alla circostanza piu' grave, rispettando il criterio del confronto tra massimi e, a parita' di massimo, tra minimi edittali.
  • La recidiva costituisce aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento superiore a un terzo; in tal caso concorre con le altre aggravanti speciali secondo le regole sopra indicate.
  • In sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione il giudice del merito deve osservare scrupolosamente le prescrizioni della sentenza rescindente e dare specifica motivazione per ogni aumento facoltativo; omissioni o errori di calcolo possono essere corretti dalla Cassazione che puo' anche rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p. se i dati del calcolo sono desumibili dagli atti.
  • Il divieto di reformatio in peius opera anche in giudizio di rinvio quando ha impugnato soltanto l'imputato: il giudice non puo' aggravare la posizione sanzionatoria dell'imputato rispetto alla sentenza impugnata.
  • Nei conteggi delle maggiorazioni (recidiva, continuazione, ecc.) va cura che gli aumenti siano calcolati coerentemente (mesi vs giorni, importi di multa corrispondenti) e sulla base della pena correttamente individuata come "pena base" secondo la normativa e la giurisprudenza applicabile al caso concreto.
  • Se la motivazione sull'esistenza di una aggravante comune e/o sull'aumento facoltativo e' insufficiente, la parte (anche il PG in alcuni casi) puo' impugnare e ottenere l'annullamento e la rideterminazione della pena.

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