Sentenza del 29/05/2015 n. 11257 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria Centrale che aveva annullato l'avviso di rettifica IVA relativo al 1986. Secondo l'Amministrazione, i canoni riscossi dall'Autorità portuale per la concessione di beni del demanio marittimo dovevano essere assoggettati all'IVA, poiché l'Autorità avrebbe operato come soggetto passivo d'imposta e avrebbe avuto diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti. L'Autorità portuale sosteneva invece che la gestione dei beni demaniali costituisse esercizio di funzioni pubblicistiche e istituzionali, non attività commerciale imponibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell'Autorità portuale. Ha ritenuto che le Autorità portuali siano enti pubblici non economici e che la concessione e gestione dei beni del demanio marittimo, svolte nell'ambito delle loro funzioni istituzionali e sotto il controllo pubblico, non costituiscano attività imprenditoriale. Di conseguenza, i relativi canoni non sono corrispettivi imponibili ai fini IVA. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 4, 10, comma 1, n. 8, e 19
Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, l'esercizio di impresa ai fini IVA, le operazioni esenti e la detrazione dell'imposta. La Corte ha escluso che i canoni in esame derivassero da un'attività commerciale imponibile.
Legge n. 84 del 1994, artt. 6, 12, 18 e 20
"L'Autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico"
La legge qualifica le Autorità portuali come organismi pubblici, sottoposti a controlli ministeriali e della Corte dei conti, dotati di poteri di vigilanza, controllo e revoca delle concessioni. Tali elementi dimostrano la natura istituzionale e pubblicistica della gestione demaniale.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 993
"I relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"
La norma ha risolto definitivamente la questione stabilendo che gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali sono soggetti alla sola imposta proporzionale di registro e che i relativi canoni sono esclusi dall'IVA. La Corte ha applicato tale disposizione anche al giudizio in corso.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, art. 4, n. 5
"Gli organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità"
Un ente pubblico non è soggetto passivo IVA quando opera nell'esercizio di poteri pubblicistici, anche se percepisce canoni, diritti o altri compensi. La regola è stata ritenuta coerente con i principi europei di concorrenza.
Cass. n. 4925 del 27 febbraio 2013
La Corte richiama il proprio precedente per confermare l'esclusione dall'IVA dei canoni demaniali marittimi riscossi dalle Autorità portuali.
Massime di principio
- Per stabilire se un'attività di un ente pubblico sia soggetta a IVA non è sufficiente considerare l'esistenza di un pagamento: occorre verificare la natura dell'ente, il tipo di poteri esercitati e la finalità concreta dell'attività.
- Quando un ente pubblico gestisce beni demaniali nell'esercizio di funzioni istituzionali, con poteri autoritativi, controlli pubblici e finalità di interesse generale, i canoni possono essere esclusi dall'IVA anziché qualificati come corrispettivi commerciali.
- La qualificazione formale dell'ente come pubblico non è da sola decisiva: l'esclusione dall'IVA dipende dal fatto che l'operazione sia svolta in veste di pubblica autorità e non nell'ambito di un'attività imprenditoriale concorrenziale.
- La presenza di una normativa successiva che chiarisce espressamente il regime fiscale può incidere anche sui procedimenti tributari pendenti, soprattutto quando conferma un'interpretazione già coerente con il diritto europeo.
- In casi analoghi occorre distinguere tra concessione amministrativa di un bene pubblico e ordinaria locazione o prestazione commerciale: la prima, se funzionale a compiti istituzionali, tende a essere esclusa dall'IVA; la seconda può invece essere imponibile.
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