Cassazione Civile, Ordinanza n. 25473/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione una variazione in diminuzione operata dalla società in dichiarazione, relativa a differenze tra ammortamenti fiscalmente rilevanti e ammortamenti civilistici su beni pervenuti tramite conferimento di ramo d'azienda. L'Amministrazione ha contestato la deducibilità extracontabile perché non era stato compilato l'apposito prospetto/quadro EC previsto dall'art. 109, comma 4, lett. b), t.u.i.r. La società ha sostenuto che i minori valori civilistici derivavano da una operazione di conferimento e che era stato comunque compilato il quadro RV, ritenuto idoneo a rappresentare la riconciliazione tra valori civili e fiscali. Dopo alterne vicende nel merito, la CTR ha respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 4, lett. b), t.u.i.r., sostenendo che la mancata compilazione del quadro EC non poteva essere considerata un mero errore formale e precludeva la deduzione extracontabile degli ammortamenti anticipati o di altri componenti negativi non transitati a conto economico.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, per l'anno d'imposta considerato, la compilazione dell'apposito quadro EC aveva natura sostanziale e non meramente formale: la sua mancanza impediva di opporre validamente all'Amministrazione la deduzione di componenti negativi non iscritti a conto economico. La compilazione del solo quadro RV non era sufficiente a surrogare l'adempimento richiesto dalla norma. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
"Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi"
Per l'anno d'imposta 2004 la deduzione extracontabile di ammortamenti e altri componenti negativi era subordinata alla compilazione dell'apposito prospetto della dichiarazione; tale adempimento non era formale ma costitutivo della deducibilità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale evocato per censurare la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando la legge tributaria subordina la deducibilità extracontabile di componenti negativi alla loro indicazione in un apposito prospetto dichiarativo, la compilazione del prospetto richiesto costituisce un adempimento sostanziale e necessario, non sanabile con indicazioni equivalenti contenute in altri quadri della dichiarazione.
- La mancata compilazione del prospetto specificamente previsto dalla norma impedisce di considerare deducibili componenti negativi non transitati nel conto economico, perché viene meno la prova richiesta dal legislatore circa l'esistenza e l'ammontare degli elementi dedotti.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato sulla natura sostanziale di un adempimento dichiarativo, il giudice di merito non può degradarne l'omissione a mero errore formale se ciò contrasta con il dato normativo applicabile ratione temporis.
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