Sentenza n. 3102/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno di lavoro subordinato, emesso dal Questore di Roma in data 9 luglio 2025, notificato in data 27 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma che aveva dichiarato irricevibile la domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata l'8 agosto 2023, per mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Ha dedotto di avere atteso invano la convocazione della Prefettura, di avere inviato una comunicazione tramite PEC il 21 settembre 2023, di avere successivamente reperito un'altra opportunità lavorativa, con rapporto di lavoro subordinato iniziato il 18 settembre 2023, e di avere stabilito la propria dimora a Roma. Ha censurato, inoltre, l'omessa considerazione delle osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto e la mancata traduzione del provvedimento in bengalese. Ha sostenuto che il mancato perfezionamento della procedura fosse imputabile all'inerzia della Prefettura di Roma.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, in assenza della stipulazione del contratto di soggiorno presso la Prefettura, il provvedimento della Questura fosse dovuto e vincolato. Di conseguenza, non era fondata la censura relativa alla mancata considerazione delle osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto, poiché tali osservazioni non potevano superare l'inosservanza dell'iter previsto dalla legge. La procedura avrebbe richiesto la preliminare sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del lavoratore e del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione; la Questura ha quindi correttamente applicato gli artt. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998, nonché gli artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999. Il giudice ha ritenuto inconferente l'eventuale imputabilità alla Prefettura dell'inerzia, poiché il carattere vincolato dell'atto non consentiva alla Questura di rilasciare il titolo in deroga. In caso di inerzia prefettizia, il rimedio esperibile sarebbe stato l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., non la presentazione diretta della domanda alla Questura. La mancata traduzione del provvedimento nella lingua madre non determina l'illegittimità dell'atto, ma costituisce una mera irregolarità, rilevante eventualmente ai fini della rimessione in termini qualora abbia causato la tardività del ricorso. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La stipulazione del contratto di soggiorno costituisce un passaggio necessario della procedura per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'iter amministrativo per l'ingresso e il soggiorno del lavoratore subordinato straniero.
art. 35 d.P.R. 394/1999
Attribuisce rilievo alla procedura presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e ai controlli spettanti alla Prefettura competente per territorio.
art. 36 d.P.R. 394/1999
Concorre a disciplinare la procedura amministrativa necessaria per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.
In caso di inerzia della Prefettura, consente di attivare il rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Individua il rito processuale per la tutela contro il silenzio dell'amministrazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione impedisce il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sicché il provvedimento di irricevibilità adottato dalla Questura ha natura vincolata.
- L'eventuale inerzia della Prefettura nel perfezionamento della procedura di ingresso e nella convocazione per la stipula del contratto di soggiorno non consente di presentare direttamente alla Questura una domanda di permesso di soggiorno in deroga all'iter legale; il rimedio è l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione competente.
- Quando il provvedimento amministrativo è vincolato e manca un presupposto legale necessario, le osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto non possono condurre a un diverso esito, se non sono idonee a superare l'inosservanza di tale presupposto.
- La mancata traduzione nella lingua madre dello straniero di un provvedimento negativo non ne determina, di per sé, l'illegittimità, ma costituisce una mera irregolarità eventualmente rilevante ai fini della rimessione in termini qualora abbia concretamente determinato la tardività del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 420/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 422/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 311/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 313/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 314/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →