Cassazione Civile, Ordinanza n. 08882/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Nel corso di una procedura espropriativa avviata da un creditore diverso dal condominio contro la parte esecutata, il condominio è intervenuto per far valere due propri crediti risultanti da decreti ingiuntivi. Definita l'esecuzione con la vendita di uno dei beni pignorati e il progetto di distribuzione del ricavato ex art. 512 c.p.c., il piano ha assegnato al condominio € 20.589,26. La parte esecutata ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento di distribuzione, sostenendo che il progetto non avesse detratto un proprio controcredito di € 4.392,63 verso il condominio, fondato su sentenza passata in giudicato, già azionato con precetto e invocato in compensazione ex art. 1241 c.c. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo decisiva l'esistenza di una sentenza del giudice di pace che avrebbe accolto l'opposizione del condominio al precetto, qualificata come passata in giudicato. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 100, 512 e 617 c.p.c. per la mancata acquisizione del fascicolo della fase esecutiva e la violazione degli artt. 115, 116 e 324 c.p.c., dell'art. 124 disp. att. c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per aver attribuito rilievo a un giudicato non provato e, comunque, successivamente annullato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il rilievo che la ricorrente non aveva assolto l'onere di allegare e dimostrare ritualmente la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi, cioè il momento in cui aveva avuto conoscenza legale o di fatto dell'atto asseritamente viziato, elemento necessario per verificare il rispetto del termine decadenziale dell'art. 617 c.p.c. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito delle ulteriori censure relative al preteso giudicato esterno e alla compensazione. Nessuna statuizione sulle spese, perché il condominio è stato considerato solo intimato e non controricorrente. È stato inoltre posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
opposizione agli atti esecutivi
Chi propone opposizione agli atti esecutivi deve allegare e provare il momento di conoscenza dell'atto esecutivo viziato, per consentire la verifica della tempestività e del rispetto del termine di decadenza.
art. 512 c.p.c.
progetto di distribuzione
La controversia riguardava l'opposizione al progetto di distribuzione del ricavato della vendita nell'esecuzione forzata.
art. 100 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, senza statuizione autonoma della Corte sul punto, perché assorbito dall'inammissibilità.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle prove e del giudicato, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo sulla valutazione delle risultanze processuali, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo sul tema del giudicato, ma non affrontato nel merito.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiamato per la prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata come giudicato esterno; la ricorrente sosteneva che occorresse la certificazione di non impugnabilità.
art. 2697 c.c.
Richiamato per affermare l'onere della prova in capo a chi eccepisce il giudicato esterno e, in generale, l'onere di prova dei fatti posti a fondamento della censura.
art. 1241 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come base dell'eccezione di compensazione del proprio controcredito verso il condominio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente ha l'onere di indicare e provare quando ha avuto conoscenza, legale o di fatto, dell'atto asseritamente viziato, perché solo così può verificarsi la tempestività dell'opposizione rispetto al termine di decadenza.
- La mancata allegazione e prova della tempestività dell'opposizione integra un vizio che può rendere inammissibile il ricorso per cassazione se la censura non consente alla Corte di verificare il rispetto del termine processuale.
- Chi invoca un giudicato esterno deve fornire la prova della definitività della decisione richiamata, non essendo sufficiente la mera allegazione della sentenza se non risulta la sua non impugnabilità.
- Le censure di legittimità che presuppongono la valutazione di atti della fase esecutiva o di un giudicato esterno non possono essere esaminate se il ricorso non espone compiutamente i fatti processuali rilevanti necessari al controllo di ammissibilità.
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