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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41292/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova (17/10/2023) che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di La Spezia (14/02/2020) per guida in stato di ebbrezza causante incidente (fatto del 25/04/2018). Il ricorrente proponeva due motivi: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà nella confutazione del secondo motivo d'appello relativo al nesso di causalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, sostenendo che la causa dell'incidente fosse la distrazione del conducente; 2) violazione di legge sul calcolo della prescrizione, deducendo che, avendo notificato/appellato per posta il 30/03/2020 con consegna il 02/04/2020, la difesa aveva inteso non avvalersi del periodo di sospensione dei termini previsto dall'art. 83 del decreto-legge 17/03/2020 n.18 (cd. "covid"), con conseguenze sul decorso della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che alla data dell'udienza camerale ex art. 611 cod. proc. pen. era già spirato il termine massimo di prescrizione del reato, anche tenendo conto dei periodi di sospensione; pertanto è intervenuta la causa estintiva del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non si è pronunciata sulle questioni di merito sollevate dal ricorrente (vizi di motivazione, nesso causale), in quanto la causa estintiva rende irrilevanti tali censure; non sono state ravvisate le condizioni per un'assoluzione piena ex art. 129, comma 2. La decisione è stata motivata in forma semplificata richiamando consolidata giurisprudenza e il decreto del Primo Presidente n. 84/2016.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma invocata per dichiarare la causa estintiva del reato (non punibilità per prescrizione) e per distinguere la mera estinzione dalla possibilità di pronunciare un'assoluzione di merito (comma 2).

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Riferimento all'udienza camerale in cui è stato accertato che alla data dell'udienza era spirata la prescrizione; rilevanza temporale per la verifica del decorso dei termini.

  • art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con legge 24/04/2020, n. 27)

    Disciplina della sospensione dei termini processuali durante l'emergenza COVID-19. Nel caso si è discusso se la parte avesse inteso avvalersi di tale sospensione per il computo dei termini di decadenza/prescrizione; la corretta applicazione/incidenza della sospensione incide sul calcolo della prescrizione.

  • Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016

    Richiamato per l'applicazione della motivazione semplificata in cassazione quando ricorrono condizioni consolidate.

  • Giurisprudenza di Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 1021/2001 e Sez. U, n. 35490/2009)

    Principi affermati secondo cui, quando risulta intervenuta una causa di estinzione del reato, la Cassazione può dichiararla e non rilevano eventuali nullità o vizi della sentenza di merito, poiché l'immediata applicabilità della causa estintiva esclude il rinvio al giudice di merito.

Massime di principio

  • Se alla data dell'udienza di legittimità risulta già maturata la prescrizione, la Cassazione può dichiarare la estinzione del reato e annullare senza rinvio senza entrare nel merito delle censure sull'accertamento dei fatti o della motivazione.
  • Il calcolo della prescrizione richiede l'accurata considerazione dei periodi di sospensione (es. art. 83 d.l. n.18/2020); la posizione processuale e le manifestazioni di volontà della parte (per es. l'intento di avvalersi o meno della sospensione) possono influenzare il computo e vanno documentate.
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (art. 129, comma 1) non equivale automaticamente a un'assoluzione di merito; quest'ultima (art. 129, comma 2) è riservata ai casi in cui emergano elementi che impongano l'assoluzione senz'altro.
  • Quando è pacifica l'intervenuta causa estintiva, le nullità o i vizi di motivazione della sentenza di merito diventano irrilevanti e non ostano alla pronuncia in dispositivo da parte della Cassazione.
  • In casi analoghi è utile che la difesa documenti espressamente nelle impugnazioni se intende avvalersi o meno delle regole di sospensione straordinaria dei termini (es. per emergenze sanitarie), per evitare contestazioni sul decorso della prescrizione.
  • La Corte può utilizzare la motivazione semplificata quando ricorrono condizioni consolidate e la questione principale è l'intervenuta estinzione del reato.

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