Ordinanza n. 2499/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Avellino - Sez. Lavoro, n. 973/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 973/2023
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 973/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023. Il TAR Campania, sede di Napoli, ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza funzionale, poiché la sentenza da eseguire è stata emessa dal giudice ordinario e, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., il ricorso per ottemperanza deve essere proposto davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. È stata inoltre esaminata la rilevanza della ripartizione tra sede centrale e sezione staccata, chiarendo che, nei giudizi di ottemperanza soggetti a competenza funzionale, tale ripartizione integra una questione di competenza rilevabile d'ufficio e non è sottoposta al termine previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a. per le controversie distribuite secondo i criteri ordinari di competenza territoriale.
La decisione
Il TAR Campania - Napoli ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a decidere il ricorso per ottemperanza. Ha indicato quale giudice competente il TAR Campania, sede staccata di Salerno, poiché il Tribunale di Avellino, autore della sentenza da eseguire, ha sede nella circoscrizione riferibile a tale sede. La causa potrà essere riassunta davanti al TAR di Salerno entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13
Il giudizio di ottemperanza è soggetto a competenza funzionale inderogabile.
Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata
Nei casi ricadenti nell'art. 14 c.p.a., inclusi i giudizi di ottemperanza, la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata costituisce questione di competenza.
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
Rileva perché individua l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario tra i casi di giudizio di ottemperanza.
Il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza
La competenza territoriale per l'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario autore della pronuncia.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Per il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire.
- La competenza prevista per il giudizio di ottemperanza è funzionale e inderogabile ai sensi dell'art. 14, comma 3, c.p.a.; essa è rilevabile d'ufficio.
- Nei giudizi di ottemperanza soggetti a competenza funzionale, la ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata costituisce una questione di competenza, diversamente da quanto accade per la ripartizione fondata sui criteri ordinari dell'art. 13 c.p.a.
- Il termine previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a. per eccepire la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata non si applica ai giudizi di ottemperanza, poiché essi sono devoluti secondo criteri di competenza funzionale.
- Quando il TAR dichiara la propria incompetenza e indica il TAR competente, la causa può essere riassunta davanti a quest'ultimo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
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