Sentenza n. 1439/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 81/2024 del Tribunale di Lamezia Terme - Giudice del lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 81/2024, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro, aveva ingiunto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di euro 22.509,94, oltre interessi e/o rivalutazione dal 26 aprile 2023 fino all’integrale soddisfo, nonché delle spese del procedimento monitorio. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto esecutivo, come attestato il 16 febbraio 2025. Nonostante la richiesta di esecuzione e il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, l’amministrazione è rimasta inerte e non ha provveduto al completo pagamento. È stata quindi proposta l’actio iudicati ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale protratta inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, o un suo delegato, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendole comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286,00 oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
azioni di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati
La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e non opposto, quando l’amministrazione obbligata non vi abbia dato completa esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR, con possibilità di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo e di nominare un commissario ad acta.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola secondo cui le spese dell’attività commissariale sono comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Ha introdotto nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disciplina richiamata dal giudice in materia di spese dell’attività commissariale.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo e relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Il ricorso per ottemperanza è accoglibile quando, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, l’amministrazione non abbia provveduto alla completa esecuzione del titolo.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinando l’esercizio dei poteri sostitutivi all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- La disciplina che considera comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale le spese dell’attività commissariale può essere applicata per analogia anche alle attività commissariali disposte per l’esecuzione di condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
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