Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/07/2016 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

PROCESSO TRIBUTARIO - ATTI IMPUGNABILI - Diniego diautotutela - Impugnabilità - Limiti. In tema diimpugnabilità del diniego di autotutela e dei limiti del relativo sindacatogiurisdizionale valgono i seguenti principi: 1)-Le controversie relative a provvedimenti di rigetto, espresso o tacito, diistanze di autotutela presentate da contribuenti , sono devolute allacognizione del giudice tributario in virtù del carattere generale assunto dallagiurisdizione tributaria, a seguito della riforma operata dall'art. 12 dellaLegge 448/2001, laddove sia dedotto in giudizio un rapporto giuridicod'imposta; 2)-Avverso il provvedimento di diniego relativo a un atto impositivo divenutodefinitivo non è esperibile un'autonoma ulteriore tutela giurisdizionale. Inaltre parole può esercitarsi un sindacato sulla legittimità del rifiuto e nonsulla fondatezza della pretesa tributaria ormai cristallizzata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego di autotutela, chiedendo al giudice tributario di esaminare la legittimità dell’atto e, sostanzialmente, di rimettere in discussione la pretesa tributaria contenuta in un atto impositivo ormai divenuto definitivo. La questione riguardava sia la possibilità di impugnare il diniego sia i limiti del sindacato giudiziale su tale provvedimento.

La decisione

Il diniego, espresso o tacito, di un’istanza di autotutela è impugnabile davanti al giudice tributario quando la controversia riguarda un rapporto giuridico d’imposta. Tuttavia, se l’atto impositivo è ormai definitivo, il giudice può verificare soltanto la legittimità del rifiuto di autotutela e non può riesaminare nel merito la fondatezza della pretesa tributaria ormai cristallizzata. Ne consegue che l’autotutela non costituisce un mezzo per ottenere una nuova impugnazione dell’atto impositivo oltre i termini ordinari.

Norme richiamate

  • Art. 12 della Legge n. 448/2001

    La riforma ha ampliato la giurisdizione tributaria, riconducendovi le controversie relative ai rapporti giuridici d’imposta.

    La norma è posta a fondamento della competenza del giudice tributario sulle controversie riguardanti il rigetto, espresso o tacito, delle istanze di autotutela in materia fiscale.

Massime di principio

  • Il diniego di autotutela può essere sottoposto al giudice tributario quando riguarda un rapporto d’imposta.
  • L’impugnazione del diniego non consente, di regola, di riaprire il merito di un atto impositivo ormai definitivo.
  • Il giudice deve concentrarsi sulla legittimità del rifiuto di autotutela, verificando ad esempio l’esistenza di vizi propri del diniego o l’eventuale manifesta illegittimità dell’azione amministrativa.
  • L’autotutela non sostituisce l’impugnazione ordinaria dell’atto impositivo: il contribuente deve rispettare i termini per contestare direttamente l’avviso o il provvedimento fiscale.
  • La presentazione di un’istanza di autotutela non riapre automaticamente i termini di ricorso e non attribuisce un nuovo diritto a contestare integralmente la pretesa tributaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.