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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38739/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce un unico motivo: sopravvenuto difetto di legittimazione attiva degli organi della procedura concorsuale in seguito al decreto con cui la sezione fallimentare del Tribunale di Torino, il 15/04/2021, aveva dichiarato chiuso il fallimento ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3, legge fallimentare. Sostiene che, essendo stato chiuso il fallimento, gli organi della procedura (curatore e giudice delegato) avrebbero perso la legittimazione a mantenere e far valere le pretese civili in sede penale, per cui la conferma delle statuizioni civili da parte della Corte d'appello sarebbe erronea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha richiamato la riforma introdotta dal decreto-legge 27/06/2015, n. 83 (conv. in L. 6/08/2015, n. 132) e le modifiche agli artt. 118 e 120 della legge fallimentare, che prevedono che la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell'attivo non precluda la pendenza di giudizi e che il curatore e il giudice delegato, quando la chiusura avviene con giudizi pendenti, restano in carica ai fini del relativo seguito processuale. Conseguentemente, la Corte ha confermato la legittimazione degli organi della procedura a mantenere le pretese civili. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (conv. L. 6 agosto 2015, n. 132)

    la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell'attivo "non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi di giudizio, ai sensi dell'articolo 43"

    La norma stabilisce che la chiusura del fallimento non estingue o impedisce il proseguimento di giudizi pendenti e riconosce espressamente la facoltà del curatore di mantenere la legittimazione processuale anche nei gradi successivi.

  • Art. 118 legge fallimentare

    "quando è compiuta la liquidazione finale dell'attivo" (ipotesi di cui al comma 1, n. 3)

    L'art. 118, nella sua formulazione aggiornata, disciplina la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell'attivo e prevede che tale chiusura non impedisca il prosieguo di giudizi pendenti, consentendo la prosecuzione d'ufficio o da parte degli organi della procedura per le finalità indicate.

  • Art. 120 legge fallimentare

    "nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ... il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto ..."

    L'art. 120 conferma che, se il fallimento è chiuso con giudizi ancora pendenti, il giudice delegato e il curatore mantengono la carica limitatamente alle attività necessarie per il prosieguo di quei giudizi, preservando quindi la legittimazione attiva.

  • Art. 43 legge fallimentare

    Riferimento normativo richiamato per indicare la possibilità del curatore di esercitare la rappresentanza e la legittimazione processuale nelle cause relative al fallimento; la Corte ha ritenuto che la normativa post-riforma consente al curatore di mantenere tale legittimazione anche dopo la chiusura, se vi sono giudizi pendenti.

Massime di principio

  • La chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell'attivo non estingue automaticamente i giudizi pendenti relativi al fallimento; tali giudizi possono proseguire.
  • Quando la chiusura del fallimento avviene con giudizi ancora pendenti, il curatore e il giudice delegato restano in carica, limitatamente alle attività necessarie per il prosieguo dei giudizi stessi, e mantengono la legittimazione processuale per far valere le pretese civili.
  • In casi simili, un'impugnazione basata sulla presunta perdita di legittimazione degli organi della procedura è destinata ad essere respinta se la normativa post-2015 è applicabile: occorre valutare se alla data della chiusura sussistessero giudizi pendenti e se le condizioni della legge che preservano la legittimazione ricorrano.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato può incorrere in condanne per spese processuali e sanzioni (es. contributo alla cassa delle ammende); dunque è importante verificare preliminarmente l'esistenza di norme di tutela della legittimazione prima di dedurre l'inammissibilità di pretese civili poste da organi della procedura concorsuale.

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