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Sentenza

Sentenza n. 8070/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’ottemperanza, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) resistente, al giudicato formatosi sul D. I. n. 7214/2020 del 19/09/2020 emesso dal Tribunale di Roma e per l'effetto per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) di effettuare i pagamenti ivi previsti.

Giustizia amministrativa202512444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e passato in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate in suo favore dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, non opposto e munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. L'inadempimento dell'amministrazione è stato dedotto sulla base della totale inerzia nell'esecuzione del titolo giudiziale. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di penalità di mora. Le amministrazioni si sono costituite con atto di mero stile, senza contestare le deduzioni, indicare elementi ostativi o rappresentare sopravvenienze.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati sia il passaggio in giudicato e l'esecutorietà del decreto ingiuntivo sia l'inadempimento dell'amministrazione. In assenza di contestazioni specifiche o di elementi contrari, la pretesa creditoria è stata riconosciuta anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia successiva è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, cui è assegnato un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del primo. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora, determinata in misura pari agli interessi legali ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente dal primo termine indicato nel dispositivo. Le amministrazioni sono state condannate alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto e munito del decreto di esecutorietà costituisce titolo giudiziale esecutivo e passato in giudicato, suscettibile di esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre penalità di mora per assicurare l'esecuzione del comando giudiziale; nel caso concreto essa è stata quantificata in misura pari agli interessi legali, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto, munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., costituisce titolo giudiziale passato in giudicato ed esecutivo, la cui mancata esecuzione da parte di un'amministrazione può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente documenta l'esistenza, l'esecutorietà e il contenuto del titolo giudiziale, nonché l'inadempimento dell'amministrazione, la mancata contestazione specifica da parte dell'amministrazione e l'assenza di elementi ostativi conducono all'accoglimento della domanda.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, contestualmente, nominare un commissario ad acta destinato a intervenire, senza compenso, in caso di infruttuosa scadenza del termine.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riconosciuta quando la risalenza dell'inadempimento rende necessario rafforzare l'effettività dell'ordine di esecuzione, anche mediante la sua quantificazione in misura pari agli interessi legali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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