Cassazione Penale, Sentenza n. 22120/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ottenere l'equa riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 25/02/2014 al 20/03/2014. L'Arena deduceva vizio di motivazione dell'ordinanza di rigetto della Corte d'Appello, sostenendo che il quadro probatorio (riprese video, intercettazioni telefoniche e dichiarazioni della fidanzata) non dimostrava un ruolo diverso da quello di mero consumatore e che le sue difese risultavano sostanzialmente confermate dall'assoluzione pronunciata dal GUP; in sintesi, il ricorrente sosteneva che mancassero argomenti idonei a ritenere una condotta dolosa o colposa tale da aver dato causa alla custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e non confutassero criticamente l'ordinanza impugnata. Il Supremo Collegio ha condiviso la valutazione del giudice della riparazione secondo cui la condotta dell'Arena (ammissioni nelle conversazioni con la fidanzata, affermazione di aver procurato "sette testimoni", comportamento abituale di consumo e spregiudicatezza comunicativa) aveva, in una valutazione ex ante, creato l'apparenza di responsabilità penalmente rilevante e dunque concorso a causare la misura cautelare, escludendo il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che regola l'equa riparazione per ingiusta detenzione; qui interpretata nel senso che l'indennizzo è escluso se l'interessato ha dato causa, per dolo o grave colpa, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare
art. 43 cod. pen.
Definizione di colpa (imprudenza, negligenza, imperizia); utilizzata per qualificare la nozione di "colpa grave" ostativa al diritto all'indennizzo
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione alle conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, co. 1, disp. att. c.p.p.
Richiamata per motivare l'enunciazione sintetica dei motivi nel ricorso in Cassazione, limitata nei termini previsti dalla norma
DPR 309/90 artt. 73 e 80 co.1 lett. g)
DPR 309/1990, artt. 73, 80 co.1 lett. g)
Norme del testo unico sugli stupefacenti relative alle ipotesi di reato contestate all'Arena (traffico/detenzione di stupefacenti)
Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro) e altra giurisprudenza richiamata
Giurisprudenza consolidata secondo cui "dolo" comprende anche la condotta consapevole i cui esiti, valutati secondo l'id quod plerumque accidit, siano tali da generare allarme sociale e giustificare l'intervento dell'autorità; inoltre chiarimenti sul concetto di colpa grave e sulla necessità di valutare la condotta sia prima che dopo la conoscenza del procedimento
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non si limita a verificare l'errore giudiziario: il giudice deve accertare d'ufficio se l'interessato abbia dato causa alla misura cautelare per dolo o grave colpa (art. 314 c.p.p.).
- La valutazione della sussistenza di dolo o colpa grave è ex ante e considera la condotta dell'indagato sia prima sia dopo la conoscenza del procedimento; ammissioni o comportamenti che creano l'apparenza di responsabilità possono escludere l'indennizzo.
- Le conclusioni generiche e prive di un confronto critico con la motivazione impugnata sono inammissibili in Cassazione; il ricorrente deve indicare specifici profili di illogicità, contraddittorietà o violazione di legge.
- Comunicazioni private (es. intercettazioni, conversazioni con terzi) che sembrano ammettere o descrivere attività illecite possono essere considerate idonee a giustificare l'adozione di misure cautelari se, valutate ex ante, creano una situazione di allarme sociale.
- È rimessa alla valutazione di merito del giudice della riparazione la verifica dei fatti e delle loro ricadute causali sulla misura: le sue conclusioni su apprezzamenti di fatto sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie.
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