Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 181/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento - della determina n. 6941 del 27.11.2025, recante l’aggiudicazione in favore del R.T.P. con capofila lo studio associato Guicciardini e Magni Architetti dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva dell’intervento di recupero e rifunzionalizzazione del complesso museale di Sant’Agostino; - dei verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso; e per la condanna dell’Amministrazione a disporre l’aggiudicazione in favore del ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e subentro, o, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente;

Giustizia amministrativa202600090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva per il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso museale di Sant’Agostino in favore di un raggruppamento temporaneo di professionisti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, quale mandatario del raggruppamento secondo graduato, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della gara, chiedendo anche l’inefficacia del contratto, il subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente. Ha dedotto l’illegittimità dell’ammissione e dell’aggiudicazione del raggruppamento vincitore per asserita carenza del requisito speciale di capacità tecnico-professionale previsto dall’art. 6.3 del disciplinare: aver eseguito, nell’ultimo decennio, servizi tecnici relativi a lavori appartenenti alla categoria E.22 del D.M. 17 giugno 2016 per almeno il 75% dell’importo richiesto, pari a € 4.462.324,70. In particolare, il ricorrente ha contestato: la computabilità dell’intero importo di € 1.500.108,00 relativo al restauro del museo dell’Opera del Duomo di Pisa, sostenendo che la quota effettivamente riferibile allo studio mandatario fosse soltanto il 66,72%, pari a € 1.000.872,06; la possibilità di computare l’allestimento museale di Pisa per € 3.324.394,00 nella categoria E.22, anziché nella categoria E.19; e la mancata indicazione di tale servizio nell’elenco riepilogativo prodotto dal concorrente. Ha inoltre richiamato precedenti giurisprudenziali relativi all’insanabilità, mediante soccorso istruttorio, di carenze riguardanti l’offerta.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo comprovato il possesso del requisito speciale anche senza computare l’allestimento museale di Pisa, la cui classificazione in E.22 era contestata. Dai certificati di esecuzione prodotti risultavano infatti: € 430.000,00 per servizi svolti per il Comune di Genova; € 3.305.745,22, pari al 63,45% di € 5.210.000,35, per il servizio svolto per l’Università di Padova; € 1.000.872,06, pari al 66,72% di € 1.500.108,00, per il restauro del museo dell’Opera del Duomo. Il totale di € 4.736.617,28 superava quindi la soglia di € 4.462.324,70 richiesta dalla lex specialis. Il giudice ha ritenuto irrilevante l’indicazione, nella tabella riepilogativa, del minor importo di € 2.854.085,71 per il servizio padovano, poiché il certificato dell’Università attestava l’incremento del valore dell’intervento a € 5.210.000,35 a seguito di variante approvata. Tali valori, contabilizzati e inseriti nella certificazione, possono essere considerati per la partecipazione a successive gare, in applicazione del principio di massimo accesso. La tabella riepilogativa non costituiva né dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 né componente negoziale dell’offerta: essendo priva di sottoscrizione e destinata soltanto a riassumere requisiti già dimostrati mediante certificati dei committenti, l’erronea indicazione dell’importo è stata qualificata come mero lapsus calami, inidoneo a incidere sul possesso del requisito. Il TAR ha ritenuto non pertinenti i precedenti invocati, riguardanti carenze insanabili dell’offerta e non una mera inesattezza di un prospetto riepilogativo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Comune e del controinteressato, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori per ciascuna parte.

Norme richiamate

  • art. 6.3 del disciplinare di gara

    75% di € 5.949.766,26, pari a € 4.462.324,70

    La disposizione richiedeva la dimostrazione di servizi tecnici nella categoria E.22 per un importo almeno pari a € 4.462.324,70 e disciplinava le modalità alternative di comprova del requisito.

  • D.M. 17 giugno 2016

    La categoria E.22 riguarda interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico-artistico soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 o di particolare importanza.

  • art. 46 d.P.R. n. 445/2000

    Il prospetto riepilogativo dei servizi non è stato qualificato come dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche perché privo di sottoscrizione e avente funzione meramente ricognitiva.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza cautelare.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 47, comma 4, d.l. n. 77/2021

    Richiamato quale esempio di disposizione la cui violazione incideva direttamente sull’offerta e non poteva essere sanata mediante soccorso istruttorio.

Massime di principio

  • Il possesso di un requisito speciale di capacità tecnico-professionale può essere comprovato mediante certificati di buona esecuzione o attestazioni dei committenti, quando la lex specialis ammetta tale modalità, anche se il concorrente abbia riportato in un prospetto riepilogativo un importo inesatto o inferiore rispetto a quello risultante dai certificati.
  • Quando la documentazione probatoria prodotta in gara dimostra autonomamente il possesso del requisito richiesto, l’errore contenuto in un prospetto riepilogativo privo di sottoscrizione e con funzione meramente ricognitiva può essere qualificato come lapsus calami, senza necessità di ricorrere al soccorso istruttorio e senza effetto espulsivo.
  • Ai fini della dimostrazione dell’esperienza professionale in successive procedure di gara, possono assumere rilievo gli importi dei lavori risultanti da varianti approvate, contabilizzate e recepite nei certificati di esecuzione delle prestazioni, anche quando l’importo originario indicato nella documentazione di gara era inferiore.
  • Il requisito esperienziale deve essere verificato sulla base delle prestazioni e degli importi effettivamente attestati dalla documentazione probatoria rilevante; la soglia richiesta dalla lex specialis è soddisfatta quando il concorrente dimostri il raggiungimento dell’importo minimo anche prescindendo da una delle esperienze controverse.
  • Non integra una carenza dell’offerta, insanabile mediante soccorso istruttorio, l’inesattezza di un documento meramente riepilogativo quando il requisito di partecipazione risulti già comprovato da certificati dei committenti prodotti in gara.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.