Sentenza n. 4146/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno alla minore, a fronte di una frequenza scolastica di 29 ore, nonché atti collegati relativi alla determinazione del fabbisogno di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori della minore, affetta da patologie riconducibili all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, hanno impugnato il provvedimento del dirigente scolastico che assegnava 22 ore settimanali di sostegno, anziché le 29 ore corrispondenti alla frequenza scolastica della minore. È stata dedotta, in concreto, l’illegittimità della quantificazione per carenza di motivazione e di istruttoria, anche in considerazione dell’assenza agli atti del PEI relativo all’anno scolastico 2025/2026. I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto al sostegno per l’intera durata della permanenza a scuola oppure, in subordine, l’assegnazione della misura massima ritenuta necessaria dal giudice. Il ricorso si inseriva in una situazione già oggetto di precedenti giudizi, nei quali era stato riconosciuto il fabbisogno di sostegno della minore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, in ragione della sopravvenuta definizione della situazione sostanziale oggetto del giudizio, come rappresentata dalla parte ricorrente. La decisione non contiene quindi un annullamento espresso del provvedimento né una determinazione giudiziale definitiva del numero di ore di sostegno. Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto sostanzialmente fondate le doglianze dei ricorrenti: l’Amministrazione non aveva motivato la quantificazione delle 22 ore, nonostante la grave situazione della minore, e non aveva prodotto il PEI relativo all’anno scolastico 2025/2026, in violazione dell’art. 46, comma 2, c.p.a. Il TAR ha inoltre valorizzato il fatto che la verifica finale del PEI dell’anno scolastico precedente indicava già 29 ore settimanali di sostegno e che l’Amministrazione non aveva dimostrato di essersi effettivamente conformata all’ordinanza cautelare n. 2542 del 2025, con la quale era stata sollecitata a rideterminarsi. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in complessivi 2.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La minore era affetta da patologie riconducibili alla situazione di gravità prevista dalla disposizione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione è stata ritenuta inadempiente all’obbligo processuale di deposito della documentazione rilevante, in particolare del PEI relativo all’anno scolastico 2025/2026.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento nel caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La quantificazione delle ore di sostegno scolastico deve essere sorretta da un’adeguata motivazione riferita al concreto fabbisogno dell’alunno con disabilità; una determinazione numerica priva di spiegazione non consente di verificare la corretta ponderazione delle esigenze educative e assistenziali.
- Il PEI relativo all’anno scolastico di riferimento costituisce l’atto collegiale elaborato dall’organo specializzato deputato a individuare il fabbisogno di sostegno scolastico; la sua mancata produzione in giudizio impedisce all’Amministrazione di dimostrare la base istruttoria della quantificazione adottata.
- La precedente indicazione, nel PEI dell’anno scolastico precedente, di un determinato numero di ore di sostegno costituisce un elemento istruttorio rilevante per valutare la coerenza della successiva riduzione, che deve essere adeguatamente giustificata alla luce dell’evoluzione concreta delle esigenze dell’alunno.
- Quando la materia del contendere viene meno per sopravvenienze, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in base alla fondatezza delle censure originarie.
- La mancata dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, dell’effettiva esecuzione di una misura cautelare che imponeva una rideterminazione del fabbisogno di sostegno può rilevare ai fini della valutazione della soccombenza virtuale e della condanna alle spese.
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