Ordinanza n. 4184/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione, - del decreto n. -OMISSIS- di esclusione dalla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 10 dicembre 2024, n. 3059, per la classe di concorso A18 - Filosofia e Scienze Umane, adottato dall'U.S.R. per la Lombardia, recante, nei confronti della ricorrente, la seguente motivazione: «-OMISSIS-»; - ove occorra, dell'art. 4, co. 1, del bando di concorso nella parte in cui prevede che i candidati debbano possedere, ai fini dell'ammissione, un titolo di studio «coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso», laddove interpretato e applicato dall'Amministrazione in senso rigido, formalistico e escludente, senza una valutazione sostanziale nonché dell'art. 4, co. 6, del medesimo bando di concorso, secondo cui «I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale»; - ove occorra, del decreto n.-OMISSIS-, recante l'approvazione della graduatoria finale di merito del concorso per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze umane (Regione Lombardia), nella parte in cui non reca l'inclusione del nominativo dell'odierna ricorrente; - nei limiti di interesse, dell'Allegato A del D.M. 259/17 del M.I.U.R. nella parte in cui, con riferimento alla classe di concorso A-18 - Filosofia e Scienze Umane, prevede, alla nota 5), che la laurea in LM-78 Scienze filosofiche richieda «24 [crediti] tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12», laddove interpretata nel senso di escludere ogni valutazione di equivalenza, affinità o coerenza sostanziale degli insegnamenti sostenuti e per l'adozione di opportune misure cautelari volte a consentire l'ammissione con riserva della ricorrente alla procedura concorsuale per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze umane, ovvero il suo inserimento con riserva nella graduatoria di merito, anche in soprannumero, assumendo ogni conseguente e opportuna determinazione afferente alla posizione giuridica e professionale della medesima nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. mediante ordine all'Amministrazione resistente di ammettere l'odierna ricorrente alla procedura concorsuale in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per la classe di concorso A-18 e mancata inclusione nella graduatoria finale di merito
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nell'ambito del concorso bandito per la classe A-18 - Filosofia e Scienze umane, nonché, ove occorrente, la clausola del bando relativa al possesso di un titolo di studio coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione, la clausola che consentiva l'esclusione in qualsiasi momento per carenza dei requisiti, la graduatoria finale nella parte in cui non includeva la ricorrente e l'Allegato A al D.M. 259/2017, con riferimento ai crediti richiesti per la laurea LM-78. La ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti, l'ammissione con riserva o l'inserimento con riserva in graduatoria, nonché l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione alla procedura e, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance. Nel corso del giudizio è emersa la mancata notificazione del ricorso all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. La ricorrente ha quindi chiesto, in subordine, la concessione dell'errore scusabile e la rimessione in termini per procedere alla notificazione.
La decisione
Il Collegio non ha deciso nel merito la legittimità dell'esclusione né ha esaminato i motivi sostanziali relativi al titolo di studio, all'interpretazione del bando, ai crediti formativi richiesti o alla domanda risarcitoria. Rilevata la mancata notifica del ricorso all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ha concesso la rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a., ordinando la notificazione del ricorso a tale ufficio entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova nei successivi cinque giorni. Poiché la controversia è stata ritenuta soggetta al rito previsto per le controversie relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il Collegio ha disposto la conversione del rito e ha ordinato la notificazione anche al Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR - Struttura di missione per il PNRR e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In considerazione dell'elevato numero dei soggetti interessati, è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità indicate nell'ordinanza richiamata. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 37 c.p.a.
Consente la rimessione in termini per errore scusabile; nel caso concreto il Collegio ha accolto la richiesta della ricorrente e ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
È stato applicato per la conversione del rito relativo a controversie riguardanti procedure amministrative connesse a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, nonché per individuare le amministrazioni da chiamare necessariamente in giudizio.
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022
Il Collegio lo ha richiamato per ritenere parti necessarie del giudizio anche il Ministro competente per le politiche europee, il Sud, la coesione e il PNRR - Struttura di missione per il PNRR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003
È stato richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
Massime di principio
- La mancata notificazione del ricorso a un'amministrazione necessaria può essere sanata mediante rimessione in termini per errore scusabile, quando il giudice ritenga sussistenti i relativi presupposti, assegnando un termine perentorio per la rinnovazione della notifica e un ulteriore termine per il deposito della relativa prova.
- Quando il giudizio rientra nell'ambito applicativo del rito speciale previsto per le controversie relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice deve adeguare il rito e fissare il prosieguo nel rispetto dei termini acceleratori previsti dalla disciplina speciale.
- Nelle controversie soggette all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, devono essere evocate in giudizio anche le amministrazioni individuate dalla disposizione quali parti necessarie, oltre alle amministrazioni direttamente coinvolte nell'adozione degli atti impugnati.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo modalità e termini stabiliti nel provvedimento giudiziale.
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