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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14551/2020 del 09/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dalla rettifica, per l’anno d’imposta 2006, del reddito d’impresa della società, determinato in euro 276.293 rispetto ai 191.242 dichiarati, e dell’IVA a credito, ridotta a euro 120.073 rispetto ai 136.573 dichiarati. La Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza n. 46/3/14 depositata il 18 febbraio 2014, aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo fondata la ricostruzione dell’Ufficio secondo cui la sovrafatturazione era stata seguita da ristorni in contanti, sulla base di verifiche dei flussi finanziari e degli elementi descritti nel processo verbale di constatazione. La società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 39 e 54 del d.P.R. n. 600/1973, contestando che gli indizi posti a fondamento dell’accertamento fossero gravi, precisi e concordanti; con il secondo ha lamentato violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’avviso fosse carente di motivazione perché rinviava al PVC e, tramite questo, ad atti e documenti relativi a un soggetto terzo e non conosciuti dalla contribuente. In tale ambito ha contestato anche la valenza probatoria delle dichiarazioni rese da un terzo alla Guardia di finanza e alla Procura. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell’art. 8, comma 1, della legge n. 44/2012, sostenendo l’inefficacia dell’avviso per effetto del giudicato penale di assoluzione relativo ai reati connessi alla pretesa fiscale. In memoria la società ha inoltre eccepito l’inesistenza dell’avviso perché sottoscritto da un funzionario privo della qualifica dirigenziale, nonché l’inesistenza o nullità della notifica del controricorso per l’errata indicazione del domiciliatario.

La decisione

La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inesistenza dell’avviso: la pronuncia costituzionale richiamata dalla società riguardava i requisiti per l’esercizio delle funzioni dirigenziali e non la delega di firma; inoltre la contestazione della delega di firma avrebbe dovuto essere proposta sin dal ricorso introduttivo e non per la prima volta con memoria. Ha respinto anche l’eccezione relativa alla notifica del controricorso, rilevando che la raccomandata era stata consegnata presso lo studio del domiciliatario risultante dagli atti e che non era stata dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa. Il primo e il secondo motivo sono stati rigettati: la CTR aveva individuato indizi gravi, precisi e concordanti sulla base delle indicazioni specifiche del PVC; la contribuente non aveva trascritto le parti rilevanti del PVC per dimostrare che gli atti del procedimento penale non vi fossero stati riportati, in violazione dell’onere di specificità e autosufficienza; le dichiarazioni del terzo, riscontrate da dati documentali, potevano concorrere come elementi indiziari alla formazione del convincimento del giudice. Il terzo motivo è stato rigettato perché il giudicato penale non vincola il giudice tributario: può essere valutato soltanto come elemento presuntivo o indiziario, da confrontare con le altre prove acquisite. Il ricorso è stato integralmente rigettato. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 12.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 39 e 54 del d.P.R. n. 600/1973

    La CTR ha individuato l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, sulla base, non di apodittiche affermazioni, bensì, sulla scorta delle dettagliate e specifiche indicazioni ricavabili dal PVC.

    La Corte ritiene legittima la valutazione degli elementi presuntivi quando la decisione di merito li individua in modo specifico e li fonda sulle risultanze dettagliate del processo verbale di constatazione.

  • art. 7 della legge n. 212/2000

    gli atti e documenti relativi al procedimento penale sono stati, per quanto di interesse, trasfusi nel PVC, e di conseguenza, era onere della ricorrente contestare tale circostanza, affermata nella sentenza impugnata, attraverso la trascrizione del contenuto delle parti del PVC inerenti tale aspetto, e ciò in ossequio al principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6

    La doglianza relativa alla motivazione dell’avviso, fondata sulla pretesa mancata conoscenza degli atti richiamati, deve confrontarsi specificamente con l’accertamento che quegli atti siano stati riportati nel PVC; in cassazione la parte deve trascrivere le porzioni pertinenti del documento per consentire il controllo della censura.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    era onere della ricorrente contestare tale circostanza, affermata nella sentenza impugnata, attraverso la trascrizione del contenuto delle parti del PVC inerenti tale aspetto, e ciò in ossequio al principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6

    Il ricorrente per cassazione che contesti il contenuto o la rilevanza di un documento deve indicare e trascrivere le parti pertinenti necessarie a rendere verificabile la censura.

  • art. 7 del d.lgs. n. 546/1992

    l’efficacia vincolante del giudicato penale non possa operare nel processo tributario, poichè in esso, da un lato, vigono limitazioni alla prova (il divieto di prova testimoniale, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7) e dall’altro, possono valere, sul piano probatorio, anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna

    Le diverse regole probatorie del processo tributario, incluso il divieto di prova testimoniale, escludono che il giudicato penale abbia efficacia vincolante nel giudizio tributario.

  • art. 116 c.p.c.

    il giudicato formatosi in sede penale, che può essere valutato, pertanto, ai fini del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c., solo come elemento a carattere presuntivo ed indiziario, che va necessariamente posto a confronto con tutti gli altri elementi probatori acquisiti in atti.

    Nel processo tributario il giudicato penale può essere apprezzato dal giudice, ma soltanto come elemento presuntivo o indiziario e insieme alle altre risultanze probatorie.

  • art. 378 c.p.c.

    con la memoria difensiva (depositata nel 2015) non poteva, comunque, essere dedotta per la prima volta l’eccezione relativa alla delega di firma, atteso che per costante giurisprudenza di questa Corte (“ex plurimis” -Cass. n. 15051/2014) detta eccezione andava sollevata sin dal ricorso introduttivo.

    La memoria depositata nel giudizio di cassazione non consente di introdurre per la prima volta l’eccezione relativa alla delega di firma, che deve essere proposta già nel ricorso introduttivo.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di finanza durante l’attività amministrativa di accertamento possono essere utilizzate come elementi indiziari e concorrere, insieme ad altri elementi, alla formazione del convincimento del giudice, in particolare quando trovino riscontro documentale.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi può fondarsi sulle risultanze specifiche e dettagliate del processo verbale di constatazione; la censura in cassazione deve confrontarsi puntualmente con tali risultanze.
  • Chi deduce in cassazione che atti o documenti richiamati nell’accertamento non siano stati resi conoscibili deve indicare e trascrivere le parti pertinenti del processo verbale di constatazione quando la sentenza impugnata afferma che vi sono state trasfuse le risultanze rilevanti.
  • Il giudicato penale non ha efficacia vincolante nel processo tributario, caratterizzato da regole probatorie diverse; può essere considerato soltanto come elemento presuntivo o indiziario, da valutare insieme a tutte le altre prove acquisite.
  • La contestazione della delega di firma apposta a un atto impositivo deve essere proposta sin dal ricorso introduttivo e non può essere introdotta per la prima volta con memoria nel giudizio di cassazione.
  • La delega di firma si distingue dalla delega di funzioni: l’atto sottoscritto dal delegato resta formalmente imputato all’organo delegante e non determina, per ciò solo, un’alterazione dell’ordine delle competenze.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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