Sentenza n. 2908/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento della Deliberazione n. -OMISSIS- con la quale il Direttore Generale dell’ASL NAPOLI 3 Sud, preso atto dei lavori della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per progressione verticale, riservata al personale del comparto in applicazione dell’art.22, comma 15 del D. L.vo n.75/2017 per la copertura di n.9 posti di Collaboratore Amministrativo, disponeva l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale e di tutti gli atti connessi e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di esclusione dalla procedura concorsuale per progressione verticale riservata al personale del comparto, finalizzata alla copertura di nove posti di collaboratore amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il Direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, preso atto dei lavori della commissione esaminatrice, ne ha disposto l'esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami riservato al personale del comparto e indetto ai sensi dell'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017 per la progressione verticale verso nove posti di collaboratore amministrativo. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente è stata ritenuta specifica e univoca. Il Collegio ha applicato il principio dispositivo, secondo cui il giudizio amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può decidere nel merito quando, prima della spedizione della causa in decisione, essa dichiari di non avere più interesse al ricorso. In considerazione delle ragioni dell'esclusione, già stigmatizzate nell'ordinanza cautelare non impugnata, il TAR ha posto le spese a carico della ricorrente, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori, anziché compensarle.
Norme richiamate
art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017
Norma in applicazione della quale era stata indetta la procedura di progressione verticale riservata al personale del comparto; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la disposizione è stata applicata a seguito della dichiarazione univoca della ricorrente di non avere più interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio; il testo non specifica uno specifico profilo interpretativo ulteriore.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, una dichiarazione specifica e univoca della parte ricorrente, resa prima della spedizione della causa in decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio comporta l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso.
- La sopravvenuta carenza di interesse può determinare l'improcedibilità anche dei motivi aggiunti, quando la dichiarazione della parte riguarda la definizione complessiva della controversia.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente la compensazione delle spese: il giudice può porle a carico della parte ricorrente valutando le ragioni sostanziali della controversia e l'esito risultante dagli atti processuali, inclusa una precedente ordinanza cautelare non impugnata.
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