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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00691/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico e incentrato su una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove non consentita nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il tentato furto aggravato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per un tentato furto aggravato. Il solo motivo di ricorso contestava la valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una lettura alternativa del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano generiche e riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito; inoltre miravano a ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova, preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti decisivi.

Norme richiamate

  • artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.

    delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.

    La condanna di merito riguarda un furto tentato aggravato dalle circostanze contestate; la Cassazione non entra nel merito della sussistenza del reato, ma rileva che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e che il ricorso mirava solo a una rivalutazione del fatto.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente il limite del giudizio di legittimità, nel quale non è consentita una nuova valutazione delle prove salvo l'allegazione di specifici travisamenti decisivi.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure che si limitano a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese sono inammissibili se non indicano specifici e decisivi travisamenti della prova.
  • La Corte di cassazione non può essere richiesta di compiere una nuova valutazione del materiale probatorio o di sostituire una lettura alternativa delle fonti di prova a quella logicamente argomentata dai giudici di merito.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su una motivazione coerente, non manifestamente illogica e costruita dal reciproco integrarsi delle decisioni di merito conformi, il ricorso che si limiti a contestarne il contenuto probatorio è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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