Cassazione Penale, Sentenza n. 23590/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di dissequestro di somme (>12 milioni complessivi sequestrati in via preventiva e per equivalente a carico di Virtusvecomp Verona s.r.l.). In particolare la ricorrente sostiene di essere estranea al reato e di essere proprietaria delle somme trasferitele (circa 110.000 euro), invocando l'esclusione della confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen. e deduce altresì la violazione per mancata motivazione sul periculum in mora, requisito necessario per il sequestro finalizzato alla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Verona avesse motivato in modo congruo il collegamento tra l'indagato Fresco Luigi e la ricorrente: al momento dei trasferimenti Fresco era legale rappresentante di entrambe le società e poteva disposizione del patrimonio; le dimissioni successive sono state valutate come stratagemma per separare formalmente le società, mentre l'attuale amministratore è stato considerato un mero prestanome. Sulla questione del periculum in mora la Corte ha condiviso che il Tribunale abbia fornito una motivazione succinta e adeguata, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla necessità della motivazione anche nei sequestri finalizzati alla confisca. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali più euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 322-ter cod. pen.
La ricorrente invoca l'esclusione della confisca per somme riferite a terzi non coinvolti nel reato; la Corte osserva che tale eccezione non opera quando, come nel caso concreto, la disponibilità delle somme è riconducibile sostanzialmente all'indagato che le ha trasferite fra società a lui riconducibili.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame avverso misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ne trae la regola di inammissibilità del ricorso quando i censure riguardano essenzialmente la valutazione di fatto o i profili logico-motivazionali non astrattamente riconducibili a vizio di diritto.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per delimitarne l'ambito: la Corte ricorda che i vizi meramente logici della motivazione non rientrano nelle fattispecie di ammissibilità del ricorso in base all'art. 325 c.1.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte valuta che il Tribunale abbia motivato il periculum in mora, come richiesto da giurisprudenza consolidata, in relazione al rischio che il patrimonio venga gestito o dissipato dall'indagato.
art. 240 cod. pen.
Riferimento alla confisca del profitto del reato: la Corte richiama l'orientamento che connette il sequestro finalizzato alla confisca con la necessità di motivare il periculum in mora rispetto all'anticipazione dell'effetto ablativo.
Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora; la Corte ha ritenuto qui che il Tribunale abbia assolto tale onere con motivazione succinta ma idonea.
Massime di principio
- Quando somme sono state trasferite tra società durante la gestione di un unico soggetto (stesso legale rappresentante), il giudice può ritenere che le somme siano riconducibili all'indagato e quindi potenzialmente profitto del reato, anche se formalmente intestate a una diversa compagine sociale.
- Dimissioni o cambi formali di cariche societarie successive all'avvio delle indagini possono essere valutate come stratagemma se l'indagato conserva il controllo sostanziale tramite quote o prestanome; la sostanziale disponibilità è determinante ai fini del sequestro.
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame su misure reali è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.1): critiche sulla valutazione della prova o sulla motivazione logica sono spesso inammissibili se non configurano un vero e proprio vizio di diritto.
- Nei sequestri preventivi finalizzati alla confisca il giudice deve comunque fornire una motivazione, almeno succinta, sul periculum in mora: è necessario spiegare perché sia urgente anticipare l'effetto ablativo rispetto alla decisione di merito.
- Il terzo che pretende l'estraneità rispetto al profitto del reato ha l'onere di fornire elementi che smentiscano la riconducibilità sostanziale dell'attivo all'indagato; la mera intestazione formale non è decisiva.
- La giurisprudenza ammette che in alcuni casi la motivazione sul periculum in mora possa essere sintetica, purché chiara quanto al rischio concreto di dispersione, utilizzo o occultamento dei beni.
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