Cassazione Civile, Ordinanza n. 18903/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito di un concordato preventivo con liquidazione dei beni proposto da una società cooperativa. Un creditore aveva contestato l’omologazione, sostenendo che il proprio credito fosse stato illegittimamente omesso dalla proposta, dal piano e dalla documentazione del concordato, con conseguente erronea esclusione dal voto; lamentava inoltre l’attendibilità della stima dei beni effettuata dal consulente d’ufficio, la mancata considerazione del proprio credito ai fini della soglia del 20% rilevante per contestare la convenienza della proposta e, infine, l’omessa nomina di un consulente d’ufficio per accertare i rapporti dare-avere tra le parti. Nei motivi di ricorso per cassazione denunciava violazione dell’art. 173 l.fall., vizi motivazionali sulla stima del compendio immobiliare, mancata considerazione dell’ammontare del suo credito, violazione dell’art. 160 l.fall. quanto alla percentuale minima dei chirografari e, soprattutto, violazione del giusto processo per non aver la corte disposto una c.t.u. sui rapporti reciproci.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo assorbiti tutti gli altri motivi dopo l’esame del sesto. Ha affermato che l’omologazione del concordato non produce giudicato sull’esistenza, entità e rango dei crediti, perché tali profili sono accertati solo in via sommaria ai fini del calcolo delle maggioranze. Ne deriva che il ricorso del creditore è inammissibile per difetto di interesse quando non sia provato che la sua inclusione nel voto avrebbe inciso sulla formazione della maggioranza o sull’esito finale della votazione. Ha inoltre ritenuto corretta la mancata nomina di un consulente d’ufficio, trattandosi di mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 161, 6° co., l.fall.
ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall.
indica il procedimento di concordato preventivo con riserva, nell’ambito del quale era stata presentata la proposta poi omologata.
art. 173 l.fall.
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 173 l.fall.
la Corte ha escluso che la mancata enunciazione del credito del reclamante integrasse di per sé una condotta decettiva rilevante ai fini di tale norma, valorizzando la non evidente e palese probabilità del credito contestato.
art. 176, 2° co., l.fall.
ai sensi dell’art. 176, 2° co., l.fall.
l’esclusione dal voto del credito contestato è irrilevante se non incide sulla formazione della maggioranza.
art. 177, 2° co., l.fall.
interpretazione, operata dalla Corte di Bologna, degli artt. 176, 2° co., e 177, 2° co., l.fall.
richiamato dal ricorrente nel censurare il mancato ricorso a una consulenza tecnica; la Corte di cassazione non accoglie la doglianza perché il punto decisivo resta il difetto di incidenza del credito contestato sull’esito del voto.
art. 180, 4° co., l.fall.
ex art. 180, 4° co., l.fall.
la soglia del 20% è richiamata dal giudice di merito per escludere la legittimazione del creditore a contestare la convenienza della proposta, soglia che la Corte di cassazione non rimette in discussione nel merito.
art. 160, 4° co., l.fall.
disposto del 4° co. dell’art. 160 l.fall.
la corte di merito aveva ritenuto inapplicabile ratione temporis la previsione del soddisfacimento dei chirografari in misura non inferiore al 20%; la Cassazione non esamina nel merito la censura per l’inammissibilità del ricorso.
art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
viene invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma le censure restano assorbite per l’inammissibilità del motivo decisivo.
art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.
ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.
viene invocato per vizi motivazionali, ma la Corte non entra nel merito delle doglianze perché il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit.
serve come parametro per il raddoppio del contributo unificato conseguente all’esito processuale.
art. 6 CEDU
violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione di Roma e dell’art. 47 della Carta di Nizza
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto a un processo equo e alla tutela effettiva, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 13 CEDU
violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione di Roma
richiamato dal ricorrente come parametro sovranazionale di effettività della tutela, senza esito nel giudizio di legittimità.
art. 47 Carta di Nizza
e dell’art. 47 della Carta di Nizza
invocato a sostegno della pretesa di una c.t.u. e di un controllo più penetrante, ma non accolto.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, l’omologazione non attribuisce giudicato sull’esistenza, entità e rango dei crediti, poiché tali aspetti sono oggetto di una delibazione sommaria funzionale al calcolo delle maggioranze.
- Il creditore che contesti la propria esclusione dal voto o l’omologazione del concordato deve dimostrare un interesse concreto all’impugnazione, ossia che l’eventuale ammissione al voto avrebbe inciso sulla formazione della maggioranza o sull’esito della procedura.
- La mancata inclusione di un credito tra quelli ammessi al voto non è di per sé decisiva se, anche ipotizzando l’ammissione, il credito non sarebbe comunque sufficiente a sovvertire la maggioranza o le soglie rilevanti.
- La nomina del consulente tecnico d’ufficio nel procedimento di merito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non costituisce un mezzo istruttorio dovuto su semplice richiesta di parte.
- La censura di violazione del giusto processo non può eludere la verifica della decisività del punto controverso: se la questione dedotta è assorbita dalla mancanza di incidenza sull’esito della votazione, il motivo è inammissibile.
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