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Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 11404 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ascit ha impugnato la sentenza della CTR Toscana che aveva ritenuto tempestivo il ricorso del contribuente contro gli avvisi TIA relativi agli anni 2001-2004 e aveva ridotto del 50% la superficie imponibile di un'area esterna di 2.313 mq adibita a deposito di materiali edili. Con il primo motivo, Ascit sosteneva che il verbale di mancato accordo nell'accertamento con adesione dovesse far riprendere immediatamente il termine per ricorrere. Con il secondo motivo, contestava la riduzione proporzionale dell'imponibile, ritenendo che l'area dovesse essere o integralmente tassabile oppure totalmente esclusa perché pertinenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che il semplice verbale di mancato accordo non interrompe la sospensione di 90 giorni del termine per proporre ricorso: il termine riprende a decorrere allo scadere dei 90 giorni, salvo un espresso rigetto dell'istanza nei casi previsti dal regolamento. Il ricorso del contribuente era quindi tempestivo. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, rilevando una motivazione contraddittoria della CTR: un'area scoperta è esclusa dalla tariffa se è pertinenziale, mentre, se non è pertinenziale, è integralmente imponibile; la normativa non prevede una riduzione dell'imponibile basata sull'utilizzazione saltuaria. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale questione e la causa è stata rinviata a una diversa sezione della CTR Toscana, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6, comma 3, e 12

    sospensione di novanta giorni del termine per la proposizione del ricorso in caso di istanza di accertamento con adesione

    Il verbale che constata il mancato accordo non equivale a un rigetto definitivo dell'istanza e non interrompe anticipatamente la sospensione; il termine riprende dopo il decorso dei 90 giorni.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Disciplina il termine per impugnare gli atti tributari, il cui decorso è sospeso nei casi previsti dalla normativa sull'accertamento con adesione.

  • Regolamento del Comune di Capannori per l'accertamento con adesione, artt. 7, commi 2 e 6, e 9

    La ripresa anticipata del termine è prevista per il rigetto dell'istanza da parte del gestore, comunicato secondo le modalità regolamentari, ma non per la mera constatazione del mancato accordo.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 3

    la tariffa si applica nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti

    L'area scoperta è integralmente soggetta a tariffa se non costituisce pertinenza o accessorio; se invece ha natura pertinenziale, non è tassabile. La norma non consente una riduzione percentuale per uso saltuario o parziale.

  • Art. 817 c.c.

    Rileva per la qualificazione dell'area come pertinenza, elemento decisivo per stabilire l'esclusione dalla tassazione.

  • Ordinanza Corte costituzionale n. 140 del 15 aprile 2011

    Ha ritenuto non irragionevole la disciplina che mantiene la sospensione di 90 giorni, distinguendo il mancato accordo dalla rinuncia definitiva all'accertamento con adesione.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende normalmente il termine per ricorrere per 90 giorni. Un verbale di mancato accordo, da solo, non fa ripartire anticipatamente il termine.
  • Occorre distinguere tra semplice mancato raggiungimento dell'accordo e rigetto espresso dell'istanza: solo quest'ultimo può produrre gli effetti anticipati previsti dalla disciplina applicabile.
  • Per le aree scoperte, la tassazione richiede una qualificazione chiara: se l'area è una pertinenza, è esclusa; se non lo è, è imponibile per intero.
  • L'utilizzo saltuario o occasionale dell'area non giustifica automaticamente una riduzione proporzionale della superficie tassabile, se tale riduzione non è prevista dalla legge o dal regolamento applicabile.
  • Una sentenza è viziata da motivazione contraddittoria quando afferma contemporaneamente che l'area è tassabile e che la base imponibile può essere ridotta senza indicare una specifica norma che lo consenta.

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