Cassazione Civile, Ordinanza n. 36780/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di un appartamento costruito e venduto da una società poi fallita, in relazione al quale il proprietario deduceva gravi difetti di costruzione e chiedeva il risarcimento dei danni e i costi delle opere necessarie alla messa in sicurezza. Nel corso del giudizio interveniva anche il condominio dello stabile, lamentando vizi costruttivi dell'intero fabbricato. Il tribunale accoglieva la domanda risarcitoria e condannava la società costruttrice e il direttore dei lavori, con accoglimento della garanzia verso l'assicuratore del direttore dei lavori nei limiti del massimale. In appello le impugnazioni venivano rigettate. In cassazione il ricorso principale era proposto dall'amministratore della società fallita. I motivi di ricorso non vengono esaminati nel merito perché la Corte rileva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di capacità processuale/legittimazione del soggetto che lo ha proposto, poiché la curatela fallimentare non aveva manifestato mera inerzia ma aveva espresso l'intento di non impugnare, e comunque la controversia riguardava un credito da far valere nella verifica del passivo, ambito in cui il fallito non è legittimato a impugnare gli esiti della verifica né le sentenze prefallimentari che incidono sullo stato passivo. Quanto ai ricorsi incidentali, uno viene dichiarato estinto per rinuncia accettata, l'altro resta privo di interesse per sopravvenuta transazione con cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dall'amministratore della società fallita, perché privo di legittimazione/capacità processuale ad impugnare nel rapporto patrimoniale compreso nel fallimento, in assenza di mera inerzia della curatela e trattandosi di vicenda incidente sullo stato passivo. Dichiara inoltre estinto il giudizio di cassazione tra l'assicurazione e il condominio per rinuncia al ricorso incidentale accettata, e dichiara cessata la materia del contendere tra il direttore dei lavori e il condominio per intervenuta transazione. Le spese sono poste a carico del ricorrente principale nei confronti del condominio, mentre sono compensate tra gli altri soggetti coinvolti secondo quanto indicato in dispositivo.
Norme richiamate
art. 43 l.fall.
La legittimazione processuale per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento spetta al curatore; il fallito può eccezionalmente agire solo in caso di mera inerzia della curatela e per diritti strettamente personali, ma non nel giudizio di verificazione del passivo o nelle impugnazioni che incidono sullo stato passivo.
art. 52 l.fall.
Lo stato passivo individua i creditori ammessi al concorso e determina la misura della partecipazione ai riparti; la disciplina concorsuale prevale sulle regole generali quando si controverte sull'accertamento del credito verso il fallito.
art. 95 l.fall.
Il fallito non è parte del giudizio di verifica del passivo; può al più essere sentito, ma tale partecipazione non gli attribuisce autonoma legittimazione ad impugnare.
art. 96, comma 2, n. 3, l.fall.
Quando una sentenza resa prima del fallimento accerta un credito non ancora passata in giudicato, spetta al curatore proporre o proseguire l'impugnazione per evitare il consolidamento del credito nello stato passivo.
art. 96, ult. comma, l.fall.
I provvedimenti sullo stato passivo hanno efficacia endoconcorsuale; il fallito non può impugnarli con rimedi diversi da quelli previsti per i soggetti legittimati.
art. 98 l.fall.
Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo è impugnabile solo dai soggetti tassativamente legittimati; il fallito non rientra tra essi.
art. 113-bis l.fall.
La riserva apposta in funzione della definitiva ammissione al passivo si scioglie in relazione all'esito delle impugnazioni curate dai soggetti legittimati, non dal fallito.
art. 216, comma 1, n. 1, l.fall.
Richiamato solo nel capo d'imputazione menzionato in fatto, come contestazione penale di atti di distrazione patrimoniale.
art. 223, comma 1, l.fall.
Richiamato solo nel capo d'imputazione menzionato in fatto, quale norma penale fallimentare evocata nei confronti dell'amministratore.
art. 334 c.p.c.
L'inammissibilità del ricorso principale non impedisce l'esame dei ricorsi incidentali ritualmente e tempestivamente proposti.
art. 371 c.p.c.
Richiamato per la ritualità del deposito dei ricorsi incidentali in cassazione.
art. 325 c.p.c.
Richiamato per la tempestività dei ricorsi incidentali.
art. 327 c.p.c.
Richiamato per la tempestività dei ricorsi incidentali.
art. 391, comma 1, c.p.c.
La rinuncia al ricorso incidentale comporta l'estinzione del relativo giudizio di cassazione tra le parti interessate.
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di rinuncia accettata dalla controparte, non viene pronunciata la condanna alle spese nel relativo rapporto processuale.
art. 372 c.p.c.
In cassazione è producibile un documento sopravvenuto che dimostri la perdita di interesse all'impugnazione, inclusa la transazione della lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente principale è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento priva il fallito della capacità di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, attribuendo la legittimazione processuale al curatore.
- La legittimazione sostitutiva del fallito opera solo in presenza di mera inerzia della curatela; se l'inerzia deriva da una scelta consapevole di non coltivare l'impugnazione, il difetto di legittimazione è assoluto e rilevabile anche d'ufficio.
- Nel giudizio di verifica del passivo il fallito non è soggetto legittimato a impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo né le decisioni che, in via ordinaria o speciale, incidono sull'ammissione dei crediti al passivo.
- Quando una sentenza prefallimentare accerta un credito verso il fallito e non sia ancora passata in giudicato, l'onere di impugnarla per evitare il consolidamento del credito grava esclusivamente sul curatore.
- La partecipazione del fallito al procedimento di verifica del passivo, anche se prevista come audizione o intervento, non gli attribuisce di per sé un autonomo potere di impugnazione.
- In cassazione la rinuncia al ricorso incidentale, se accettata, determina l'estinzione del relativo rapporto processuale; la produzione documentale è ammessa se serve a provare fatti sopravvenuti che incidono sull'interesse a impugnare, come la transazione.
- L'eventuale interesse del fallito a contestare crediti insinuati al passivo può essere coltivato solo nei limiti rigorosi previsti dalla disciplina fallimentare e non si estende alle impugnazioni dello stato passivo al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge.
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