Sentenza del 06/02/2020 n. 1181 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 57/2020 Accertamento - società di capitali a ristretta base partecipativa - annullamento parziale dell'atto impositivo emesso nei confronti della società - conseguenze per i soci - annullamento integrale degli avvisi di accertamento personali - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento nei confronti della società per gli anni 2012 e 2013 di maggior reddito d'impresa per recupero di costi non deducibili e proventi non dichiarati relativi a contributi ex legge n.488/1992; imputazione pro quota (50%) ai soci. In primo grado la CTP ha parzialmente annullato gli avvisi societari (riconoscendo deducibile solo il costo per il personale) e ha annullato integralmente gli avvisi personali dei soci ritenendo che la pretesa nei confronti della società non fosse definitiva. L'Agenzia ha impugnato sostenendo, tra l'altro, violazione dell'art.112 c.p.c. e che i soci avevano chiesto solo la rimodulazione della pretesa e non l'annullamento totale.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo errato il ragionamento della CTP che aveva annullato in toto gli avvisi indirizzati ai soci basandosi sulla non definitività dell'atto nei confronti della società. Il principio è che l'Ufficio deve uniformare la sua azione secondo il risultato dell'accertamento societario; tuttavia, se l'atto societario è solo parzialmente annullato, il giudice non può disporre l'annullamento integrale degli avvisi personali dei soci, salvo che le controdeduzioni siano state formulate con mezzi adeguati. L'appello è stato accolto e le spese compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamata dall'Agenzia per censurare la decisione di primo grado che avrebbe deciso oltre i punti dedotti in ricorso dai soci; la Corte ha condiviso la rilevanza procedurale del limite di chiesto e dedotto.
art. 5 DPR 917/1986 (TUIR)
Norma sul reddito di partecipazione e sul principio di imputazione pro quota; interpretata in senso tale che l'ufficio deve uniformare l'azione impositiva rispetto all'accertamento societario, ma l'effetto dipende dall'oggetto e dalla definitività dell'atto societario.
art. 68 D. Lgs. 546/1992
Norma sul contenuto delle motivazioni delle sentenze tributarie; richiamata dall'Agenzia per censurare motivazione contraddittoria della CTP; la Corte ha ritenuto rilevante la regolarità della motivazione rispetto all'orientamento seguito.
legge n. 488/1992
Richiamata come fonte dei contributi oggetto di contestazione fiscale (proventi non dichiarati).
D.Lgs. n. 564/1994
Citato nel riferimento giurisprudenziale in ordine alla possibilità di definizione agevolata dei redditi societari; la Corte distingue la definizione societaria dalla posizione autonoma dei soci.
Cassazione civile, Sez. trib., sent. n. 25941/2008
Precedente evocato dalla parte resistente in merito alla correlazione tra accertamento societario e imputazione ai soci; la Corte d'appello lo interpreta come conferma del principio di correlazione ma non come giustificazione per l'annullamento integrale degli avvisi personali quando l'atto societario non è definitivo.
Massime di principio
- Principio di correlazione: quando il reddito di una società a ristretta base sociale viene accertato, l'imputazione pro quota ai soci segue l'esito dell'accertamento societario; l'Amministrazione deve uniformare le contestazioni ai soci al risultato dell'accertamento nei confronti della società.
- Effetto della non definitività dell'atto societario: la mera non definitività (o impugnabilità in appello) dell'avviso societario non legittima automaticamente l'annullamento integrale degli avvisi personali dei soci; il giudice può modificare o annullare gli avvisi dei soci solo nei limiti in cui la pretesa societaria sia stata effettivamente eliminata o ridotta.
- Onere dei soci in giudizio: i soci che impugnano avvisi personali non possono limitarsi ad invocare la non definitività dell'atto societario; devono proporre censure specifiche e adeguate rispetto agli avvisi personali o richiedere la rimodulazione della pretesa in coerenza con l'esito del procedimento societario.
- Tutela procedurale: alcune deduzioni respinte in primo grado che attengono al merito dovevano essere proposte con l'appello incidentale; la forma e l'oggetto dell'impugnazione sono rilevanti ai fini dell'ammissibilità.
- Prassi consigliata: se si è soci di società a ristretta base, contestare contemporaneamente l'atto societario e gli avvisi personali con deduzioni autonome; chiedere esplicitamente la rimodulazione/annullamento proporzionale in relazione alle risultanze definitive dell'accertamento societario.
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