Sentenza n. 4756/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 537/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di irrogazione di una sanzione amministrativa per lavori difformi dal progetto di realizzazione e miglioramento di una viabilità forestale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado con un unico motivo di eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità. Hanno sostenuto che le opere ritenute necessarie dal perito comunale non costituissero interventi di ripristino o risarcimento di danni causati dai lavori, bensì migliorie dei manufatti realizzati. In particolare, hanno dedotto che i fenomeni erosivi riguardassero la scarpata di monte e non la strada realizzata; che la caduta dei blocchi lapidei fosse riconducibile alla naturale estrema pendenza del terreno e non agli sbancamenti; e che la caduta delle piante costituisse un fenomeno naturale, la cui rimozione rientrerebbe nella manutenzione ordinaria dei tracciati montani. Il Comune ha eccepito anche la genericità dei motivi d’appello ai sensi dell’art. 101 c.p.a., chiedendo comunque il rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, ritenendo infondato il motivo dedotto e prescindendo dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità. Il Collegio ha ritenuto provato, sulla base degli accertamenti tecnici e dei verbali di sopralluogo richiamati nella sentenza di primo grado, che i fenomeni erosivi e franosi non dipendessero naturalmente dallo stato dei luoghi, ma dalle difformità tra l’opera eseguita e quella approvata. Gli scavi e gli sbancamenti avevano modificato la pendenza dei pendii e delle scarpate, determinando fenomeni franosi nei tratti in cui la pendenza era stata aumentata; tali fenomeni non si erano invece verificati nelle porzioni rimaste conformi al progetto. Le opere indicate dal perito comunale, pertanto, non erano migliorie facoltative, ma interventi necessari al ripristino della funzionalità della strada e alla prevenzione di ulteriori erosioni. Anche la caduta dei blocchi lapidei è stata qualificata come conseguenza degli sbancamenti e dell’assenza di opere di contenimento, non come causa autonoma della modifica progettuale. Il Collegio ha inoltre ritenuto rilevante il mancato rispetto, nel progetto in sanatoria, delle prescrizioni tecniche degli organi di controllo e della Commissione paesaggistica, comprese quelle indicate dal consulente degli stessi appellanti. Infine, la rimozione delle piante cadute è stata ricondotta al danno ambientale, poiché le piante danneggiate erano state lasciate ai margini della pista, e non alla manutenzione ordinaria. Le spese del grado sono state compensate in ragione della complessità tecnica della controversia.
Norme richiamate
art. 101 c.p.a.
Il Comune lo ha richiamato per sostenere l’inammissibilità dell’appello per mancata specificità dei motivi; il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione, decidendo il gravame nel merito.
Massime di principio
- Quando accertamenti tecnici evidenziano che fenomeni erosivi e franosi si verificano nei soli tratti in cui i lavori hanno modificato, aggravandola, la pendenza di pendii e scarpate rispetto al progetto approvato, tali fenomeni possono essere imputati alle difformità esecutive e non qualificati come conseguenze naturali dello stato dei luoghi.
- Le opere necessarie a ripristinare la funzionalità di una strada e a prevenire ulteriori fenomeni erosivi causati da scavi e sbancamenti difformi dal progetto approvato non costituiscono migliorie facoltative, anche se comportano interventi ulteriori rispetto a quelli inizialmente eseguiti.
- La caduta di blocchi lapidei può essere ricondotta causalmente ai lavori difformi quando gli sbancamenti abbiano modificato il versante e l’assenza di opere di contenimento abbia determinato il successivo distacco dei blocchi.
- La rimozione di piante danneggiate dai lavori e abbandonate ai margini di un’opera viaria può essere qualificata come intervento di ripristino del danno ambientale, anziché come ordinaria manutenzione, quando il danneggiamento sia conseguenza dell’esecuzione dell’opera.
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