Cassazione Penale, Sentenza n. 5798/2025 del 12/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la domanda di permesso premio. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 4-bis e 30-ter dell'ordinamento penitenziario (L. 26/7/1975, n.354), di principi costituzionali (artt. 2, 3, 24, 27 Cost.) e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 Cedu), nonché vizio e/o carenza/contraddittorietà della motivazione. Contestava la mera adesione del Tribunale alle valutazioni del Magistrato di sorveglianza, l'omissione di acquisire e valutare documenti e relazioni prodotti dalla difesa (in particolare la relazione della criminologa Dr.ssa Galiena e la relazione del responsabile del gruppo della trasgressione), la mancata considerazione della collaborazione processuale e del percorso di revisione critica, nonché il contrasto con precedenti pronunce favorevoli.
La decisione
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati infondati e rigettati. La Corte ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che ha evidenziato: l'attuale operatività del clan Lo Russo (confluente nell'Alleanza di Secondigliano) e il ruolo dirigente/organizzativo e di partecipe al gruppo di fuoco attribuito a Pecorelli; l'assenza di elementi concreti e univoci di dissociazione reale e stabile; l'esistenza di contatti epistolari con soggetti di rilievo del clan e di comportamenti ambigui e manipolatori emersi dalle osservazioni in carcere e dalle relazioni aggiornate (ultima osservazione al 18/09/2024); la partecipazione alle attività trattamentali ritenuta prevalentemente formale e non sintomo di maturazione sufficiente. La Corte ha affermato la discrezionalità del giudice di sorveglianza nel valutare l'adeguatezza del permesso premio, purché la decisione sia logicamente motivata, e ha ritenuto che il provvedimento impugnato rispetti tali canoni. Conseguentemente Pecorelli è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 4-bis
Richiama l'obbligo di acquisizione di informazioni dettagliate e pareri specifici per reati particolarmente gravi o soggetti legati ad associazioni di tipo mafioso; utilizzato per valutare il profilo di pericolosità e i collegamenti del detenuto.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 30-ter
Stabilisce i requisiti per la concessione del permesso premio: regolare condotta e assenza di pericolosità sociale; il permesso è parte del programma di trattamento. La Corte ha richiamato l'esigenza di una valutazione rigorosa per reati gravi e soggetti con fine pena lontano.
Regolamento di esecuzione (art. 65)
Prevede la necessaria documentazione a corredo della domanda (esiti dell'osservazione, parere del direttore) e la possibilità per il magistrato di acquisire ulteriori informazioni tramite organi di polizia; indica il compendio istruttorio su cui basare la decisione.
Giurisprudenza richiamata (esempi): Sez.1, n. 5505 del 11/10/2016 - Patacchiola; Sez.1, n. 19366 del 19/03/2019 - Meneghetti; Sez.7, n. 7724 del 12/11/2013 - Abdallah
Principi giurisprudenziali sulla necessità di rigorosa valutazione della pericolosità sociale, sull'obbligo di completare il compendio istruttorio e sulla discrezionalità del giudice di sorveglianza, a condizione che la motivazione sia completa e logica.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata per la condanna alle spese di Pecorelli.
Costituzione italiana (artt. 2, 3, 24, 27)
Richiamate dalla difesa per profili di garanzia e rieducazione, ma la Corte non ha ravvisato violazioni tali da incidere sull'esito; i principi costituzionali devono essere contemperati con la valutazione della pericolosità sociale.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Invocata dalla difesa in relazione al giusto processo; la Corte non ha ritenuto sussistenti elementi che comportassero una violazione procedurale o di equità tale da annullare il giudizio di merito.
Massime di principio
- Per la concessione del permesso premio è necessario non solo documentare la partecipazione a percorsi trattamentali, ma fornire elementi oggettivi e coerenti di reale dissociazione e di assenza di collegamenti con il gruppo criminoso.
- Le autorità giudiziarie danno rilievo a relazioni di osservazione aggiornate e ai pareri della DDA; relazioni trattamentali favorevoli possono essere considerate insufficienti se contrastate da comportamenti ambigui o da contatti con affiliati.
- Il giudice di sorveglianza dispone di ampia discrezionalità valutativa; tuttavia la decisione deve essere motivata in maniera completa, logica e non contraddittoria. La mera adesione alle conclusioni amministrative non è proibita ma non è sufficiente se priva di autonoma argomentazione.
- Se in precedenti provvedimenti erano state riconosciute valutazioni più favorevoli, ogni mutamento di giudizio richiede una spiegazione esplicita per evitare censure per contraddittorietà.
- La collaborazione processuale deve emergere in modo concreto e verificabile agli atti della DDA o dei giudici; dichiarazioni difensive e memoriali, se non corroborati, hanno limitato valore probatorio.
- Relazioni di esperti (criminologi, osservatori) hanno rilievo, ma possono essere valutate nel contesto complessivo: dati aggiornati e osservazioni comportamentali in carcere possono prevalere se documentano ambiguità o manipolazione.
- In situazioni afferenti a reati di associazione mafiosa, il requisito dell'assenza di pericolosità sociale è valutato con maggiore rigore e richiede elementi probanti di distacco reale e duraturo dall'organizzazione.
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