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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5798/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la domanda di permesso premio. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 4-bis e 30-ter dell'ordinamento penitenziario (L. 26/7/1975, n.354), di principi costituzionali (artt. 2, 3, 24, 27 Cost.) e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 Cedu), nonché vizio e/o carenza/contraddittorietà della motivazione. Contestava la mera adesione del Tribunale alle valutazioni del Magistrato di sorveglianza, l'omissione di acquisire e valutare documenti e relazioni prodotti dalla difesa (in particolare la relazione della criminologa Dr.ssa Galiena e la relazione del responsabile del gruppo della trasgressione), la mancata considerazione della collaborazione processuale e del percorso di revisione critica, nonché il contrasto con precedenti pronunce favorevoli.

La decisione

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati infondati e rigettati. La Corte ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che ha evidenziato: l'attuale operatività del clan Lo Russo (confluente nell'Alleanza di Secondigliano) e il ruolo dirigente/organizzativo e di partecipe al gruppo di fuoco attribuito a Pecorelli; l'assenza di elementi concreti e univoci di dissociazione reale e stabile; l'esistenza di contatti epistolari con soggetti di rilievo del clan e di comportamenti ambigui e manipolatori emersi dalle osservazioni in carcere e dalle relazioni aggiornate (ultima osservazione al 18/09/2024); la partecipazione alle attività trattamentali ritenuta prevalentemente formale e non sintomo di maturazione sufficiente. La Corte ha affermato la discrezionalità del giudice di sorveglianza nel valutare l'adeguatezza del permesso premio, purché la decisione sia logicamente motivata, e ha ritenuto che il provvedimento impugnato rispetti tali canoni. Conseguentemente Pecorelli è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 4-bis

    Richiama l'obbligo di acquisizione di informazioni dettagliate e pareri specifici per reati particolarmente gravi o soggetti legati ad associazioni di tipo mafioso; utilizzato per valutare il profilo di pericolosità e i collegamenti del detenuto.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 30-ter

    Stabilisce i requisiti per la concessione del permesso premio: regolare condotta e assenza di pericolosità sociale; il permesso è parte del programma di trattamento. La Corte ha richiamato l'esigenza di una valutazione rigorosa per reati gravi e soggetti con fine pena lontano.

  • Regolamento di esecuzione (art. 65)

    Prevede la necessaria documentazione a corredo della domanda (esiti dell'osservazione, parere del direttore) e la possibilità per il magistrato di acquisire ulteriori informazioni tramite organi di polizia; indica il compendio istruttorio su cui basare la decisione.

  • Giurisprudenza richiamata (esempi): Sez.1, n. 5505 del 11/10/2016 - Patacchiola; Sez.1, n. 19366 del 19/03/2019 - Meneghetti; Sez.7, n. 7724 del 12/11/2013 - Abdallah

    Principi giurisprudenziali sulla necessità di rigorosa valutazione della pericolosità sociale, sull'obbligo di completare il compendio istruttorio e sulla discrezionalità del giudice di sorveglianza, a condizione che la motivazione sia completa e logica.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata per la condanna alle spese di Pecorelli.

  • Costituzione italiana (artt. 2, 3, 24, 27)

    Richiamate dalla difesa per profili di garanzia e rieducazione, ma la Corte non ha ravvisato violazioni tali da incidere sull'esito; i principi costituzionali devono essere contemperati con la valutazione della pericolosità sociale.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    Invocata dalla difesa in relazione al giusto processo; la Corte non ha ritenuto sussistenti elementi che comportassero una violazione procedurale o di equità tale da annullare il giudizio di merito.

Massime di principio

  • Per la concessione del permesso premio è necessario non solo documentare la partecipazione a percorsi trattamentali, ma fornire elementi oggettivi e coerenti di reale dissociazione e di assenza di collegamenti con il gruppo criminoso.
  • Le autorità giudiziarie danno rilievo a relazioni di osservazione aggiornate e ai pareri della DDA; relazioni trattamentali favorevoli possono essere considerate insufficienti se contrastate da comportamenti ambigui o da contatti con affiliati.
  • Il giudice di sorveglianza dispone di ampia discrezionalità valutativa; tuttavia la decisione deve essere motivata in maniera completa, logica e non contraddittoria. La mera adesione alle conclusioni amministrative non è proibita ma non è sufficiente se priva di autonoma argomentazione.
  • Se in precedenti provvedimenti erano state riconosciute valutazioni più favorevoli, ogni mutamento di giudizio richiede una spiegazione esplicita per evitare censure per contraddittorietà.
  • La collaborazione processuale deve emergere in modo concreto e verificabile agli atti della DDA o dei giudici; dichiarazioni difensive e memoriali, se non corroborati, hanno limitato valore probatorio.
  • Relazioni di esperti (criminologi, osservatori) hanno rilievo, ma possono essere valutate nel contesto complessivo: dati aggiornati e osservazioni comportamentali in carcere possono prevalere se documentano ambiguità o manipolazione.
  • In situazioni afferenti a reati di associazione mafiosa, il requisito dell'assenza di pericolosità sociale è valutato con maggiore rigore e richiede elementi probanti di distacco reale e duraturo dall'organizzazione.

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