Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 13548/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensiva, del provvedimento Prot. V-11930 emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka in data 30/11/2025 ed in pari notificato, con il quale è stata respinta la domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato all'odierno ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare della revoca ex lege del nulla osta rilasciato il 30/05/2024 e sua archiviazione per decorrenza dei termini dell'01/09/2025 ex art. 22, comma quinquies , D. Lgs. nr. 286/98

Giustizia amministrativa202602312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato e revoca ex lege del nulla osta per decorrenza dei termini

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka che ha respinto la domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare la revoca ex lege e l'archiviazione del nulla osta al lavoro subordinato per decorrenza dei termini. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Preso atto delle note dell'amministrazione dalle quali risulta l'apertura di un procedimento di riesame, ha ritenuto indispensabile acquisire una dettagliata relazione sugli esiti di tale procedimento ai fini della decisione. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, assegnando all'amministrazione il termine di 45 giorni dalla notificazione dell'ordinanza, o dalla comunicazione amministrativa se anteriore, e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 17 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 22, comma quinquies, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base della revoca ex lege e dell'archiviazione del nulla osta per decorrenza dei termini; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio contro un diniego di visto d'ingresso, l'amministrazione comunica l'apertura di un procedimento di riesame, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire una relazione dettagliata sugli esiti del riesame prima di decidere la domanda cautelare o il merito.
  • La relazione istruttoria deve essere acquisita entro il termine fissato dal giudice, decorrente dalla notificazione dell'ordinanza o dalla comunicazione amministrativa se anteriore, con successivo rinvio della trattazione per consentire la prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.