Sentenza n. 1496/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- del Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale- Direzione Rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi, rep. di struttura -OMISSIS-, della Città Metropolitana di Torino in data -OMISSIS-, con la quale la ricorrente è stata diffidata, ai sensi dell'art. 244 d. lgs. 152/2006, con riferimento al sito di -OMISSIS-, -OMISSIS- e per le ragioni rinvenibili nel provvedimento impugnato; nonché di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale ai predetti provvedimenti e di ogni altro atto anche se non conosciuto, comunque, connesso, in particolare e per quanto di ragione la relazione ARPA del -OMISSIS-, e ancora, sempre per quanto di ragione, di ogni altro atto indicato nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida ex art. 244 d.lgs. 152/2006 ad attivare le procedure di bonifica e messa in sicurezza di un sito contaminato
Esito
Favorevole al resistente (ente competente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione con cui la Città Metropolitana di Torino l'ha individuata quale responsabile della contaminazione delle matrici ambientali presenti in un sito industriale e l'ha diffidata ad attivare le procedure previste dal Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006. Ha dedotto: incompetenza assoluta della Città Metropolitana, sostenendo che il procedimento, iniziato sotto la vigenza dell'art. 17 d.lgs. 22/1997, avrebbe dovuto essere definito dal Sindaco; violazione degli artt. 2, 7, 21-quater e 3 l. 241/1990, difetto di comunicazione di avvio, eccessiva durata del procedimento, obsolescenza e insufficienza dell'istruttoria, difetto di motivazione e mancanza di attualità dei dati ambientali; violazione dell'art. 244 d.lgs. 152/2006 per omessa acquisizione del preventivo parere del Comune; indeterminatezza, genericità e contraddittorietà della diffida, erronea ricostruzione dei luoghi, dei fatti e delle responsabilità, violazione del principio chi inquina paga e carenza dei presupposti per l'imputazione della contaminazione. La ricorrente ha inoltre chiesto una consulenza tecnica d'ufficio, contestando la riconducibilità degli inquinanti alle proprie lavorazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio. Ha ritenuto applicabile l'art. 244 d.lgs. 152/2006, sia perché la società aveva manifestato la volontà di avvalersi dello ius superveniens nel procedimento di bonifica, sia in applicazione del principio tempus regit actum, secondo cui gli atti del procedimento ancora in itinere sono disciplinati dalla normativa vigente al momento della loro adozione. La censura sull'incompetenza è stata quindi respinta. È stata esclusa anche l'insufficienza dell'istruttoria: la diffida si fondava sulla documentazione tecnica predisposta dalla stessa ricorrente, sulle valutazioni ARPA, sugli apporti della proprietà e sulla documentazione autorizzatoria e storica acquisita dagli enti, attraverso cui l'amministrazione aveva ricostruito gli eventi contaminanti, la loro collocazione temporale e il ruolo della società. Il mancato aggiornamento dei rilievi non era decisivo, poiché la ricorrente non aveva dimostrato il superamento della contaminazione né il venir meno dei presupposti della diffida; inoltre, l'atto impugnato prevedeva ulteriori accertamenti sull'estensione dei superamenti delle CSC. È stata respinta la censura relativa al Comune, poiché l'art. 244 richiede che il Comune sia sentito, non che renda un parere vincolante o preventivo, e il Comune era stato comunque coinvolto nella fase istruttoria. La diffida è stata ritenuta sufficientemente determinata e motivata. Il TAR ha applicato il criterio del più probabile che non e ha ritenuto idoneo il quadro indiziario, fondato sulla vicinanza degli impianti, sulla corrispondenza tra sostanze impiegate e contaminanti, sulla detenzione dell'intero compendio, sugli interventi di riorganizzazione degli spazi e sulla mancata manutenzione delle tubazioni e dei pozzetti, a fondare l'imputazione della contaminazione. La ricorrente non aveva fornito una ricostruzione alternativa analitica e provata. È stata altresì valorizzata la mancata conclusione delle attività di messa in sicurezza iniziate dalla società e il successivo abbandono del sito. La consulenza tecnica d'ufficio è stata negata perché avrebbe avuto carattere esplorativo e non sarebbe stata dirimente. Spese compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 244 d.lgs. 152/2006
Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. La provincia, ricevuta la comunicazione, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
La disposizione attribuisce alla Provincia, oggi Città Metropolitana, il potere di diffidare il responsabile della potenziale contaminazione dopo le indagini necessarie e dopo aver sentito il Comune; non richiede l'acquisizione di un parere comunale vincolante o preventivo.
art. 17 d.lgs. 22/1997
La disciplina previgente non governa necessariamente la conclusione di un procedimento ancora pendente, poiché gli atti amministrativi devono conformarsi alla normativa vigente al momento della loro adozione.
art. 242 d.lgs. 152/2006
È richiamato quale disciplina delle procedure operative ed emergenziali in materia di bonifica dei siti contaminati.
art. 239 d.lgs. 152/2006
È richiamato in relazione all'ambito e ai principi della disciplina della bonifica dei siti contaminati.
Allegato 5, Titolo V, Parte IV, d.lgs. 152/2006
Individua le concentrazioni soglia di contaminazione rilevanti per gli accertamenti ambientali richiamati nella diffida.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla durata del procedimento; la censura è stata respinta in ragione della sufficienza dell'istruttoria e della legittimità del provvedimento finale.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento; la diffida è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base della ricostruzione storica e tecnica della contaminazione.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento; la censura non ha condotto all'annullamento della diffida.
art. 21-quater l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'efficacia del provvedimento; la censura è stata respinta.
art. 1609 c.c.
Utilizzato per individuare, nei rapporti di locazione produttiva, gli obblighi di manutenzione ordinaria gravanti sull'affittuaria rispetto ai beni detenuti e accessibili.
art. 2727 c.c.
Consente la prova del nesso causale mediante presunzioni semplici; il giudice ha ritenuto utilizzabile il quadro indiziario raccolto dall'amministrazione.
art. 4, n. 5, direttiva 2004/35/CE
Richiamato in relazione al principio chi inquina paga e alla possibilità di fondare il nesso causale su indizi plausibili, salva la prova contraria dell'operatore.
Massime di principio
- Nei procedimenti amministrativi ancora in itinere, la legittimità dell'atto conclusivo deve essere valutata secondo la disciplina vigente al momento della sua adozione, in applicazione del principio tempus regit actum; la normativa sopravvenuta si applica agli atti procedimentali e al contenuto del provvedimento finale, salvo specifiche disposizioni transitorie.
- Ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 152/2006, la Provincia o Città Metropolitana può adottare l'ordinanza motivata di diffida nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione dopo avere svolto le opportune indagini e avere sentito il Comune; la norma non richiede l'acquisizione di un parere comunale vincolante o preventivo.
- L'individuazione del responsabile della contaminazione può fondarsi su prova diretta o indiretta e su presunzioni semplici, purché l'amministrazione disponga di un quadro di indizi plausibili, valutati secondo il criterio del più probabile che non, quali la vicinanza degli impianti, la corrispondenza tra sostanze impiegate e contaminanti, la detenzione o gestione degli impianti e gli obblighi di manutenzione.
- Il soggetto individuato come responsabile non può limitarsi a prospettare genericamente la possibile responsabilità di terzi, ma deve fornire una ricostruzione alternativa analitica e documentata della dinamica dell'inquinamento e indicare lo specifico nesso causale imputabile ad altra impresa.
- La mancata attualizzazione dei dati istruttori non determina di per sé l'illegittimità della diffida ambientale quando il ricorrente non dimostri il venir meno della contaminazione o dei superamenti delle CSC e l'amministrazione abbia comunque considerato gli elementi disponibili e previsto ulteriori accertamenti sull'estensione dell'inquinamento.
- L'operatore che abbia volontariamente avviato attività di messa in sicurezza o bonifica non può sottrarsi agli obblighi ambientali già assunti mediante l'abbandono dell'attività prima del suo completamento, anche qualora contesti la propria responsabilità originaria per l'inquinamento.
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