Cassazione Penale, Sentenza n. 31001/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la decisione di consegna eseguita in favore della Francia su mandato di arresto europeo (mandato nazionale del Giudice Istruttore di Perpignan 4/05/2021, MEA 11/05/2021) per reati di tentato omicidio aggravato, violenza deliberata e minacce di morte. Il ricorrente contestava che la Corte d'appello di Milano avesse omesso di riconoscere la condizione ostativa alla consegna prevista dalla legge 69/2005 (artt. 2 e 18), per la sussistenza di un pericolo grave e attuale di violazione dei diritti inalienabili in ragione del sovraffollamento e delle condizioni carcerarie in Francia, richiamando i rilievi del Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa e sostenendo che la Corte avrebbe dovuto acquisire informazioni supplementari (art. 16 L. 69/2005) per verificare l'esistenza di adeguate garanzie individualizzate e il rischio di trattamenti inumani o degradanti ex art. 3 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico: richiamando la giurisprudenza comunitaria e convenzionale (Corte di Giustizia UE - Aaranyosi/Caldararu; Corte EDU - Bosphorus, Pirozzi; giurisprudenza nazionale), ha ricordato la presunzione di conformità degli Stati UE alle garanzie dell'art. 3 CEDU, presunzione però revocabile solo con prove concrete di un rischio reale e individualizzato. Nel caso concreto il ricorrente non ha fornito elementi specifici sulla situazione personale o sulla struttura carceraria di destinazione; le osservazioni CPT erano ritenute non aggiornate e la Francia aveva adottato rimedi normativi (legge n. 403/8-4-2021 e decreto 2021/1184) e meccanismi di tutela giudiziaria interni (verifica giudiziaria, trasferimento, scarcerazione con sorveglianza, detenzione domiciliare). Pertanto non era necessaria ulteriore istruttoria da parte della Corte d'appello italiana. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Legge 15 luglio 2005, n. 69 (cooperazione giudiziaria UE) - art. 2
Usata come riferimento per le regole generali sul mandato di arresto europeo e le condizioni che possono impedire la consegna; la Corte sottolinea la presunzione di conformità degli Stati membri alle garanzie CEDU salvo prova contraria individualizzata
Legge 15 luglio 2005, n. 69 - art. 16
Norma che attribuisce al giudice di adito il potere-dovere di acquisire informazioni e verificare garanzie individualizzate; la Corte ha ritenuto che tale potere non richiedeva necessariamente un supplemento d'istruttoria quando non vi erano elementi concreti e specifici di rischio individuale
Legge 15 luglio 2005, n. 69 - art. 18
Riferita al divieto di consegna in presenza di motivi ostativi per trattamenti contrari all'art. 3 CEDU; la Corte ha valutato che il ricorrente non ha dimostrato i requisiti di concretezza e specificità richiesti per attivare tale ostatività
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Principio inviolabile contro trattamenti inumani o degradanti: la Corte ha richiamato la presunzione di tutela equivalente negli Stati UE, ma ha ribadito che può essere superata da prova di rischio reale e individualizzato
Legge francese n. 403 dell'8 aprile 2021 e decreto n. 2021/1184 (Francia)
legge n. 403/08-04-2021; decreto 2021/1184
Citati come interventi legislativi adottati dalla Francia per migliorare le condizioni carcerarie e prevedere rimedi (verifica giudiziaria, trasferimento, misure alternative) ritenuti idonei a garantire protezione individuale del detenuto
Massime di principio
- Nei casi di consegna sulla base di mandato di arresto europeo sussiste una presunzione di conformità degli Stati membri UE alle garanzie dell'art. 3 CEDU; tale presunzione è però superabile solo con prove concrete e individualizzate di un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti.
- Sono insufficienti, da sole, segnalazioni generiche o rapporti non aggiornati (es. rapporti CPT) per impedire una consegna: il ricorrente deve fornire elementi specifici relativi alla sua situazione personale e alla struttura carceraria di destinazione.
- Il giudice italiano ha il potere-dovere di acquisire informazioni (art. 16 L. 69/2005) e attivare supplementi istruttori, ma non è obbligato a farlo se non emergono indizi concreti che rendano probabile il rischio individuale; l'ulteriore istruttoria diventa necessaria solo quando esistono elementi che la rendano utile e proporzionata.
- L'adozione di rimedi legislativi o di meccanismi di tutela nello Stato richiedente (es. verifica giudiziaria delle condizioni detentive, trasferimenti, misure alternative) può essere valutata dalla corte d'appello come prova dell'esistenza di garanzie efficaci e dunque come motivo per non richiedere informazioni aggiuntive.
- Per resistere efficacemente a una consegna per rischio CEDU, il ricorrente dovrebbe documentare: nominativo e caratteristiche dell'istituto di detenzione di destinazione; condizioni concrete previste per la sua detenzione; eventuali patologie o esigenze speciali; precedenti specifici di trattamenti nella struttura; prove aggiornate che mostrino l'assenza di rimedi efficaci nello Stato richiedente.
- Ricorsi generici o meramente esplorativi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni economiche.
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