Sentenza n. 72/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva, «del Provvedimento di aggiudicazione appalto procedura aperta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per autoconsumo con sistema di accumulo per la produzione di energia rinnovabile presso il centro agroalimentare di Bologna – C.A.A.B. - finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU nell’ambito della misura PNRR M2C1 I2.1.».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico finanziato nell’ambito del PNRR
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’impresa controinteressata, sostenendo di avere diritto all’attribuzione di tre punti per il possesso della certificazione ambientale ISO 14001:2015. Ha dedotto che la certificazione, pur posseduta alla data di scadenza delle offerte, non era stata allegata all’offerta per un disguido tecnico; il suo possesso sarebbe stato comunque indicato nella domanda di partecipazione, risultante dalla certificazione SOA acquisita dalla stazione appaltante tramite il FVOE e richiamato nell’offerta tecnica. Ha quindi lamentato la mancata applicazione del soccorso istruttorio. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso e ne hanno chiesto comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare la censura relativa alla mancata attribuzione del punteggio e al soccorso istruttorio. La stazione appaltante aveva comunicato a tutti i concorrenti il provvedimento di aggiudicazione il 10 novembre 2025, corredato dai verbali, dalla documentazione di gara e dai punteggi assegnati; da tale data la ricorrente aveva piena conoscenza degli atti lesivi. L’istanza di annullamento in autotutela presentata l’11 novembre 2025 e la successiva nota meramente confermativa del 14 novembre 2025 non hanno riaperto né sospeso il termine per ricorrere. Il termine dimidiato previsto per le controversie in materia di contratti pubblici scadeva il 10 dicembre 2025, mentre il ricorso è stato notificato il 22 dicembre 2025. Il TAR ha inoltre dato atto della stipulazione del contratto il 10 dicembre 2025 e ha condannato la ricorrente al pagamento di 4.000 euro di spese, 2.000 euro per ciascuna parte costituita, oltre IVA e CPA se dovute.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata della controversia in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 90, comma 1, d.lgs. 36/2023
La comunicazione della determinazione di aggiudicazione, corredata dalla documentazione rilevante e dai punteggi assegnati, ha determinato la piena conoscenza degli atti impugnabili da parte della concorrente.
art. 120, comma 2, c.p.a.
termine per ricorrere – dimidiato
Il termine per proporre ricorso nelle controversie relative alle procedure di affidamento è stato applicato in misura dimezzata; il termine è decorso dalla comunicazione dell’aggiudicazione e, nel caso concreto, è scaduto il 10 dicembre 2025.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all’aggiudicazione di contratti pubblici, la comunicazione dell’aggiudicazione corredata dai verbali, dalla documentazione di gara e dai punteggi assegnati determina la piena conoscenza dell’atto e fa decorrere il termine dimidiato per l’impugnazione previsto dall’art. 120 c.p.a.
- La presentazione di un’istanza di annullamento in autotutela non sospende né riapre il termine decadenziale per proporre ricorso giurisdizionale; lo stesso vale per una risposta dell’amministrazione meramente confermativa dell’atto originario.
- Quando il ricorso avverso l’aggiudicazione è notificato dopo la scadenza del termine dimidiato decorrente dalla comunicazione completa dell’aggiudicazione, esso deve essere dichiarato irricevibile, senza esame delle censure relative alla legittimità della procedura o all’applicazione del soccorso istruttorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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