Sentenza n. 809/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 113/2025 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.03.2025, in materia di c.d. Carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 113/2025, relativa al riconoscimento della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a., deducendo l’inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 113 del 27 marzo 2025. La sentenza, notificata in forma esecutiva al Ministero il 31 marzo 2025, non è stata appellata ed è quindi passata in giudicato. Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per € 500,00 annui, nonché per l’anno scolastico 2024/2025 nella misura spettante ai docenti di ruolo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, condannando il Ministero a mettere a disposizione la Carta o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha dedotto che il Ministero, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, era rimasto totalmente inerte. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato entro trenta giorni, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Cremona era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e che il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante la messa a disposizione della Carta del docente e l’accredito delle somme spettanti. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente. Il commissario dovrà provvedere entro lo stesso termine di novanta giorni e potrà ricorrere, ove necessario per insufficienza degli stanziamenti, al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Nessuna statuizione è stata adottata sul rimborso del contributo unificato, essendo il ricorrente esente per ragioni reddituali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di un giudicato non rispettato dall’amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Consente, in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.
- L’inerzia non contestata dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato integra un inadempimento sufficiente a giustificare l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e la fissazione di un termine giudiziale per l’esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al persistente inadempimento dell’amministrazione allo scadere del termine assegnato.
- Quando l’amministrazione debitrice non disponga di sufficiente capienza nei pertinenti capitoli di bilancio, l’esecuzione di un giudicato comportante il pagamento di somme può avvenire mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa speciale.
- Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l’incarico sia conferito a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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