Cassazione Civile, Ordinanza n. 28327/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da uno studio legale per il pagamento di compensi professionali relativi ad attività giudiziale e stragiudiziale svolta in favore della cliente. In opposizione al decreto, il tribunale ha accolto solo in parte l’opposizione, condannando la cliente al pagamento di una somma residua per l’attività svolta in due pratiche: una relativa a un procedimento giudiziale/stragiudiziale definito transattivamente e una relativa a una vertenza stragiudiziale con un terzo. La cliente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha censurato la liquidazione del compenso per l’attività stragiudiziale nella pratica "Tizzoni", sostenendo che il giudice avesse illegittimamente omesso di scomputare Euro 800 già pagati, in violazione del principio di onnicomprensività del compenso stragiudiziale ex D.M. 55/2014; (2) ha contestato la liquidazione dei compensi per la pratica "Devoti", sostenendo sia che fosse stata erroneamente attribuita rilevanza a trattative non dimostrate, sia che fosse mancata prova documentale dell’esborso di Euro 106,92; (3) ha dedotto omessa pronuncia sulla domanda di cancellazione delle ipoteche iscritte in forza del decreto ingiuntivo e omessa motivazione sul rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. per asserita iscrizione di ipoteca sproporzionata; (4) ha censurato la condanna alle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere considerato l’asserita indisponibilità della controparte a soluzioni conciliative.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il tribunale non avesse verificato correttamente se il pagamento di Euro 800 fosse riferito ad attività stragiudiziale inerente allo stesso affare e quindi dovesse essere scomputato secondo il principio di onnicomprensività del compenso stragiudiziale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché in parte sollecitava un riesame del merito e in parte era formulato in modo non autosufficiente e promiscuo quanto alla violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c. Ha respinto il terzo motivo, affermando che, in caso di accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo, restano salvi gli effetti degli atti esecutivi compiuti, compresa l’iscrizione di ipoteca, e che la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. per iscrizione di ipoteca giudiziale presuppone l’accertamento dell’inesistenza del diritto, circostanza non ricorrente quando il credito sia stato comunque riconosciuto, sia pure in misura inferiore. Il quarto motivo è stato assorbito. L’ordinanza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Piacenza in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 671 c.p.c.
procedimento ex art. 671 cod. proc. civ.
richiamato solo come riferimento al giudizio in cui era stata svolta parte dell’attività professionale, senza specifiche statuizioni interpretative
art. 96 c.p.c.
domande ex art. 96 cod. proc. reciprocamente proposte
la responsabilità aggravata per iscrizione di ipoteca giudiziale richiede l’accertamento dell’inesistenza del diritto per cui l’iscrizione è avvenuta; non ricorre se il credito è stato riconosciuto, seppur in misura inferiore
art. 2697 c.c.
la sua violazione ricorre solo se l’onere della prova viene erroneamente addossato a una parte diversa da quella su cui grava secondo la struttura della fattispecie
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando valuta diversamente le prove offerte
art. 18 D.M. 55/2014
i compensi per prestazioni stragiudiziali sono tendenzialmente onnicomprensivi rispetto a ogni attività inerente all’affare; è possibile una liquidazione separata solo se l’affare è articolato in fasi o parti autonome o se vi sono segmenti distinti per specifica funzione
art. 19 D.M. 55/2014
richiamato nel motivo di ricorso sulla liquidazione del compenso stragiudiziale, senza autonoma statuizione interpretativa
art. 8 D.M. 55/2014
richiamato nel secondo motivo in relazione alla liquidazione dei compensi, ma la Corte non ne dà un’interpretazione autonoma
art. 12 D.M. 55/2014
la scelta degli importi tra minimi e massimi dei parametri è discrezionale e non richiede motivazione; la motivazione è necessaria solo per scostamenti ulteriori
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite, rimasto assorbito
art. 92 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite, rimasto assorbito
art. 653 c.p.c.
in caso di accoglimento parziale dell'opposizione
nel caso di accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto perde efficacia ma restano salvi gli effetti degli atti esecutivi già compiuti limitatamente alla somma e alla quantità di cose riconosciute nella sentenza
Massime di principio
- Nel regime del D.M. 55/2014, il compenso per attività stragiudiziale è normalmente onnicomprensivo rispetto a tutte le attività inerenti il medesimo affare; una liquidazione separata è ammissibile solo quando il professionista dimostri che l’affare si è articolato in fasi o parti autonome, oppure che la prestazione ulteriore abbia una funzione specifica e distinta.
- Quando il giudice ritiene che un pagamento già eseguito debba o non debba essere scomputato dal credito professionale, deve verificare in modo concreto se esso si riferisca alla stessa prestazione o a una fase autonoma dello stesso affare; non è sufficiente una generica affermazione che si tratti di "altra e diversa attività".
- In tema di parametri forensi, la scelta dell’importo tra minimo e massimo della tabella è rimessa al potere discrezionale del giudice e non richiede una motivazione specifica; una motivazione aggiuntiva è necessaria solo se il giudice si discosta ulteriormente dai parametri tabellari.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri consentiti, non quando attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
- In caso di accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo, gli atti esecutivi già compiuti, compresa l’iscrizione di ipoteca giudiziale, conservano efficacia nei limiti della somma o della quantità riconosciuta nella sentenza.
- La responsabilità aggravata per iscrizione di ipoteca giudiziale presuppone l’accertamento dell’inesistenza del diritto azionato; se il credito viene comunque riconosciuto, ancorché in misura ridotta, non ricorre di regola il presupposto per la condanna ex art. 96, comma 2, c.p.c.
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