Sentenza n. 1338/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo e della successiva sentenza civile passati in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di euro 22.681,47, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, nonché sulla successiva sentenza resa nel giudizio di opposizione, che aveva confermato il decreto, dichiarandolo esecutivo, e aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di lite. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; il titolo esecutivo è stato notificato al Comune, che non ha tuttavia provato di avervi dato integrale esecuzione. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per il ritardo successivo.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il Comune aveva l’obbligo di adempiere integralmente alle statuizioni contenute nei titoli giudiziari passati in giudicato e che, non essendosi costituito, non aveva fornito prova dell’adempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, al pagamento delle somme indicate nei titoli, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, degli interessi e delle ulteriori spese documentate per il giudizio di ottemperanza. Sono state escluse le spese processuali liquidate al difensore distrattario nel giudizio civile, poiché quest’ultimo non si era costituito quale ricorrente nel giudizio di ottemperanza. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta iniqua in presenza di interessi moratori già dovuti ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il segretario comunale di Rende, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni decorrenti dall’istanza della ricorrente. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese ulteriori documentate.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato; nella fattispecie hanno giustificato l’ordine di pagamento e la nomina del commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), prevede la possibilità di fissare una penalità di mora, che nel caso concreto non è stata applicata perché ritenuta iniqua in presenza di interessi moratori già dovuti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non deve essere riconosciuta quando, secondo la valutazione del giudice, risulta iniqua perché il ritardo è già compensato dagli interessi moratori dovuti in base alla disciplina applicabile.
d.lgs. n. 231/2002
La debenza degli interessi moratori previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è stata valorizzata come ragione ostativa all’applicazione della penalità di mora.
Massime di principio
- L’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che la condannano al pagamento di somme; in sede di ottemperanza, l’assenza di prova dell’adempimento giustifica l’ordine giudiziale di pagamento, al netto delle somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza possono essere escluse dal pagamento le spese processuali liquidate in favore del difensore distrattario nel giudizio definito dal titolo, quando il difensore non si sia costituito quale ricorrente nel successivo giudizio di ottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento: il giudice può negarla quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti iniqua perché il creditore beneficia già di interessi moratori idonei a compensare il ritardo.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, stabilendo il termine per l’intervento sostitutivo e ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente il relativo compenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →