Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/07/2021 n. 20436 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento basati su indagine bancaria per l'anno 2006 (Iva, Ires, Irpef per il socio). L'Ufficio aveva ritenuto che consistenti movimentazioni sul conto del nipote fossero imputabili allo zio e riferibili all'attività della società, considerando la ditta individuale dello zio sostanzialmente inattiva e la contabilità societaria inattendibile.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso (tra cui la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e l'assenza di verifica ispettiva) e ha accolto parzialmente il terzo motivo limitatamente alle imposte dirette. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo "puro" fondato su indagini bancarie e su dichiarazioni di terzi in assenza di accesso/ispezione, ma ha censurato la mancata considerazione, ai fini delle imposte dirette, della deduzione forfettaria dei costi nella determinazione del reddito induttivo. Quanto all'IVA, il rigetto del motivo è stato confermato (in caso di induttivo puro i costi non rilevano ai fini della base imponibile). La sentenza è stata cassata nei limiti indicati e rinviata alla CTR competente in diversa composizione.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis

    termine nel "quindicesimo giorno precedente l'udienza" per la presentazione delle conclusioni del Procuratore generale

    La tempestività delle conclusioni del Procuratore generale tutela il diritto di difesa delle parti; la tardività costituisce nullità relativa sanabile per acquiescenza delle parti.

  • Codice di procedura civile, art. 157

    L'acquiescenza delle parti può sanare nullità relative (applicata alla tardività delle conclusioni del PG).

  • D.P.R. 600/1973, art. 32

    Previsto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti; tuttavia la sua mancata utilizzazione non rende necessariamente illegittimo un accertamento fondato su indagini bancarie nelle imposte dirette.

  • D.P.R. 600/1973, art. 39, commi 1 e 2

    Disciplina dell'accertamento induttivo: il comma 1 regola l'accertamento analitico-induttivo sulla base di riscontri documentali; il comma 2 autorizza l'accertamento induttivo "puro" sulla base di dati e notizie comunque acquisiti (anche indagini bancarie) quando le scritture contabili sono totalmente inattendibili.

  • D.P.R. 633/1972, art. 13

    Per l'IVA, in caso di omissione di fatturazione e di accertamento induttivo puro, la base imponibile si determina secondo l'art. 13 e i costi di produzione non rilevano.

  • D.P.R. 633/1972, art. 51 e art. 55

    Riferimenti normativi relativi al procedimento IVA e ai poteri di accertamento; il mancato contraddittorio in materia IVA è valutato alla luce del diritto unionale di partecipazione e dell'effettività del contraddittorio.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE

    Per tributi armonizzati (es. IVA) l'obbligo di contraddittorio preventivo discende dal diritto unionale; la violazione comporta annullamento solo se il contribuente dimostra concretamente che avrebbe potuto adduzione difensive non fittizie (prova di resistenza / principio di effettività).

Massime di principio

  • Per le imposte dirette, un accertamento induttivo "puro" ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 può fondarsi su indagini bancarie e dichiarazioni di terzi senza necessità di accesso/ispezione, se dalle indagini emerge l'inattendibilità totale della contabilità.
  • Quando l'amministrazione utilizza l'accertamento induttivo per le imposte dirette, nel rispetto del principio di capacità contributiva il contribuente ha diritto che siano comunque considerati, anche in via presuntiva o forfettaria, i costi deducibili; la mancata valutazione di tali costi può giustificare la riforma dell'accertamento.
  • Per l'IVA (tributo armonizzato) il contraddittorio preventivo è più rigoroso: la sua violazione produce nullità dell'atto solo se il contribuente prova concretamente (prova di resistenza) che, se ascoltato, avrebbe fornito elementi non fittizi tali da poter cambiare l'esito.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio con la società non è automaticamente decisiva se il contraddittorio si è svolto efficacemente con il rappresentante/socio unico e non è dimostrato in concreto come l'atto sarebbe risultato diverso.
  • La tardiva presentazione delle conclusioni del Procuratore generale costituisce nullità relativa tutelabile solo se tempestivamente eccepita dalle parti; l'acquiescenza la sanifica.
  • Chi contesta l'assenza del contraddittorio deve indicare concretamente le ragioni che avrebbe potuto proporre (non mere eccezioni formali) per soddisfare la prova di resistenza; l'assenza di tale dimostrazione comporta il rigetto della censura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.