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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19193/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) violazione di legge processuale per presunta inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per mancata specificità (richiamando le indicazioni delle Sezioni Unite n. 8825/2016); 2) violazione dell'art. 603, co. 3-bis c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, essendo stata utilizzata la consulenza tecnica del grado precedente senza riassumerla e rinnovarla; 3) vizio di motivazione e violazione del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio, per mancata analisi puntuale delle argomentazioni che avevano determinato l'assoluzione in primo grado e per mancata risposta alle note difensive e agli esiti della rinnovazione dibattimentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il primo motivo relativo alla presunta genericità dell'appello del PM è risultato essere nuovo rispetto a quanto dedotto in appello e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; inoltre la sentenza di appello aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione di alcune posizioni (con conseguente declaratoria di non doversi procedere per taluni capi o estinzione per prescrizione), il che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte, limita l'esame in cassazione e può legittimare la mancata rinnovazione dell'istruttoria e la mancata valutazione puntuale delle argomentazioni d'innocenza quando non sia evidente la prova dell'innocenza dell'imputato. Per tali ragioni i motivi 2) e 3) sono ritenuti inidonei a impedire l'inammissibilità. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una somma di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • codice penale

    Articoli relativi ai reati contestati (es. art. 479 c.p. e norme sul concorso di persone). La Corte si limita a richiamarli come fattispecie oggetto di impugnazione; la decisione di inammissibilità non entra nel merito della sussistenza del dolo rispetto alla rappresentazione contabile.

  • Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.)

    Richiamati gli artt. 151 e 162 TUEL (principi di veridicità, pareggio e attendibilità) e l'art. 139 TUEL (salvaguardia degli equilibri di bilancio). La Corte prende atto che le condotte contestate riguardavano la rappresentazione dei "residui attivi" e delle "partite di giro" nei rendiconti comunali, ma la valutazione nel merito è stata limitata dalle questioni processuali e dalla dichiarazione di estinzione per prescrizione.

  • codice di procedura penale

    Richiamati numerosi istituti processuali: artt. 581 e 591 c.p.p. (specificità dell'atto d'appello), art. 603 co. 3-bis c.p.p. (rinnovazione dell'istruttoria), art. 606 co. 3 c.p.p. (limite di rilevabilità in cassazione dei motivi non proposti in grado d'appello), art. 129 comma secondo c.p.p. (formula applicabile in presenza di estinzione del reato), art. 616 c.p.p. (condanna per spese e ammende). La Corte ha applicato tali norme per dichiarare inammissibile il ricorso e per condannare alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e altre pronunce)

    Sono richiamati principi consolidati: Sez. U. n. 8825/2016 (specificità dell'appello), Sez. U. n. 35490/2009 e altre pronunce (prevalenza della declaratoria di estinzione per prescrizione e limiti al sindacato di legittimità quando non risulti evidente la prova dell'innocenza). Tali massime hanno motivato l'esclusione della rilevanza di alcune doglianze sollevate in cassazione.

Massime di principio

  • Non possono essere introdotte in cassazione questioni che non siano state effettivamente dedotte e sviluppate davanti al giudice d'appello: tali motivi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Quando la corte d'appello dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, il controllo di legittimità in cassazione è limitato; non sempre è possibile ottenere la rinnovazione dell'istruttoria o un riesame puntuale del merito se non emerge in modo "ictu oculi" l'evidenza dell'innocenza dell'imputato.
  • La specificità dell'atto di impugnazione è un onere sostanziale: l'appellante deve formulare rilievi critici chiari e puntuali rispetto alle ragioni di fatto e di diritto del provvedimento impugnato, in misura proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.
  • La mancata rinnovazione di una consulenza tecnica d'ufficio in appello può essere gravemente rilevante se la decisione di merito si fonda su fatti che richiedono ulteriori accertamenti; tuttavia tale vizio può risultare irrilevante quando la causa estintiva del reato impedisca al giudice di appello di procedere a ulteriori approfondimenti.
  • In procedimenti per falsità contabile di pubbliche amministrazioni, l'onere della prova circa l'elemento soggettivo (dolo) richiede che il pubblico ministero individui e specifichi le scelte contabili ritenute illegittime e dimostri che non possono essere ricondotte a scelte tecniche o discrezionali fondate su pareri o segnalazioni interne.

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